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05/10/2020

Conformità del permesso di costruire alla normativa edilizia e urbanistica

La conformità del permesso di costruire alla normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata con riferimento alla disciplina in vigore al momento del suo rilascio e non a quella vigente all'epoca della domanda. Ai fini della legittimità del permesso di costruire si deve tenere conto dello ius superveniens.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 11/09/2020, n. 25929, sulla base delle disposizioni contenute:
- nell'art. 12 comma 1 del D.P.R. 380/2001, secondo il quale il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- nell’art. 13 comma 1 del D.P.R. 380/2001, che, sulla stessa falsariga, dispone che il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Da tali norme discende, secondo la Corte, che il permesso di costruire richiede la conformità dell'intervento da realizzare (ovvero uno di quelli di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001) alla vigente disciplina urbanistico-edilizia (leggi, regolamenti e strumenti urbanistici), dovendosi riferirsi la vigenza non solo alla fase di presentazione della domanda, ma anche a quella di emanazione del titolo abilitativo, non potendosi immaginare un permesso di costruire emesso in base a una normativa non più applicabile. L'attività amministrativa che si conclude con il rilascio del titolo abilitativo deve infatti proporsi di assicurare la piena coerenza delle opere da realizzare con l'assetto normativo vigente al momento dell'emanazione del permesso di costruire.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 11, D.P.R. 380/2001, comma 2 terzo periodo, dispone che il permesso, una volta rilasciato, viene qualificato come "irrevocabile", presupponendo pertanto che, almeno al momento del suo rilascio, il titolo deve essere conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti sino a quella data.

In sostanza, ai fini del legittimo rilascio del permesso di costruire si deve tenere conto, nell'ottica della piena tutela dell'assetto del territorio, anche dello ius superveniens rispetto all'epoca della presentazione della domanda.

Nel caso di specie il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire non conforme a quanto previsto dalle norme regionali (L.R. Calabria 11/08/2010, n. 21 sul piano casa) che avevano ridotto rispetto all’epoca della presentazione della domanda la cubatura assentibile (dal 35% all’epoca della domanda al 30% all’epoca del rilascio del permesso). La Corte, sulla base delle considerazioni sopraesposte, ha ritenuto corretta la valutazione di illegittimità del titolo e del conseguente giudizio sull'astratta configurabilità del reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b).

Dalla redazione