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29/09/2020

Esclusione dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento

Secondo il TAR Veneto è legittima la clausola del disciplinare di gara che preveda, a pena di esclusione, il raggiungimento di un punteggio minimo nella valutazione delle offerte tecniche (c.d. soglia di sbarramento).

Il TAR Veneto 17/09/2020, n. 828, fornisce interessanti chiarimenti sulle modalità di valutazione delle offerte tecniche nelle procedure di affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, affermando, tra l’altro, la legittimità della c.d. soglia di sbarramento apposta nel disciplinare di gara.
Nel caso di specie il disciplinare prevedeva che: “i soggetti partecipanti alla gara, la cui offerta tecnica non avrà raggiunto un punteggio complessivo - prima della riparametrazione - di almeno 30 punti (soglia di sbarramento), saranno automaticamente esclusi dalla gara”. In sostanza, il concorrente che aveva ottenuto 23 punti - e che perciò era stato escluso - contestava la legittimità di tale clausola e la mancata motivazione dei criteri che avevano comportato l’attribuzione dei singoli punti.

LEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO - Sul punto il TAR ha richiamato un precedente del Consiglio di Stato (vedi C. Stato 12/06/2017, n. 2852) secondo cui la c.d. soglia di sbarramento è rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, ed è finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate, pertanto, per valutazione ex ante, l’offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia è inidonea a condurre all’aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell’offerta economica, in quanto “qualitativamente inadeguata.
La ratio di questo strumento, censurabile solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità si ricollega all’esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola particolare procedura contrattuale, in coerenza con le specificità del contratto da concludere e con il complesso dei criteri di scelta del relativo contraente, a un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l’esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano sul versante qualitativo lo standard che l’Amministrazione si prefigge.

Ciò non è in contrasto con il diritto europeo, come affermato dalla Corte di giustizia UE secondo la quale un’offerta che non raggiunge tale soglia non soddisfa, in via di principio, le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e non deve essere presa in considerazione al momento della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (C. Giustizia 20/09/2018, n. C-546/16).

Nel caso in esame, data la delicatezza del servizio da affidare, la scelta della Stazione appaltante di inserire nel disciplinare una clausola di sbarramento per garantire la qualità della prestazione svolta è stata ritenuta non manifestamente illogica e conseguentemente andava confermata l’esclusione dalla gara del concorrente che non aveva ottenuto il punteggio minimo stabilito.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - Con particolare riferimento alla contestazione delle modalità di attribuzione dei punteggi è stato ribadito che nelle gare di appalto, qualora sia previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice e, pertanto, tale criterio non può essere oggetto di sindacato, salvo che non sia inficiato da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (C. Stato 14/01/2020, n. 330).

Ciò posto, nel caso in cui i criteri di valutazione degli elementi dell’offerta tecnica siano adeguatamente dettagliati, la mera indicazione in forma numerica è sufficiente a esprimere il giudizio dei singoli componenti e della Commissione nel suo complesso. Ed infatti il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.

Nel caso in esame, poiché i punteggi attribuiti e le motivazioni dedotte dalla Commissione a sostegno delle proprie valutazioni non risultavano colpiti né da evidenti vizi logici né da errori di fatto, il TAR ha respinto il ricorso del concorrente, confermando la legittimità della sua esclusione dalla gara.

Dalla redazione