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28/09/2020

Condizioni per la legittimità del sequestro preventivo di opere ultimate

Il sequestro preventivo di opere edilizie già ultimate è legittimo solo se motivato in ordine alle ulteriori conseguenze negative sul carico urbanistico derivanti dall'impiego dell'immobile.

SEQUESTRO PREVENTIVO - Ai sensi dell’art. 321, comma 1 del Codice di procedura penale, quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
In sostanza con il sequestro preventivo mira ad evitare l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato ovvero la commissione di altri reati.
In ambito edilizio le ragioni più frequenti del sequestro preventivo consistono nell'esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in corso. Ciò non toglie che anche l’impiego del manufatto abusivo già finito potrebbe determinare nel tempo ulteriori pregiudizi, legati all'illegittimo incremento del carico urbanistico.

SEQUESTRO PREVENTIVO DI OPERE ULTIMATE - Ed infatti, secondo la giurisprudenza, il sequestro preventivo è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purchè il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato (C. Cass. SU 29/01/2003, n. 12878).

In proposito la Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 15/07/2020, n. 20866, ha ribadito il principio secondo il quale il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente è ammissibile anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato.

INCIDENZA SUL CARICO URBANISTICO E ONERE DI MOTIVAZIONE - Tali conseguenze sono state ravvisate nel paventato aumento del carico urbanistico e nelle ulteriori conseguenze dovute all'uso e al godimento dell'opera abusiva al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti.
L'incidenza sul carico urbanistico va valutata, ha precisato la Corte, avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive.

Tuttavia il pericolo di aggravamento del carico urbanistico ovvero della ulteriore lesione degli interessi pubblici coinvolti con la realizzazione dell'opera abusiva non deriva dal sol fatto della consumazione del reato, ma va individuato e spiegato caso per caso; trattandosi di esigenza cautelare, la sua attuale e concreta sussistenza non può mai essere ritenuta "in re ipsa". Pertanto, se nel caso di immobile in corso d'opera, è sufficiente giustificare il sequestro preventivo con la necessità di interrompere la permanenza del reato impedendo che venga portato a compimento, in caso di immobile già ultimato è necessario che il giudice spieghi in che modo la sua disponibilità incida negativamente sul carico urbanistico. A tal fine, secondo i giudici, non sono consentite formule stereotipate.

CONCLUSIONI - Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di rigetto del riesame del decreto del GIP che aveva ordinato il sequestro preventivo di un fabbricato in cemento armato completamente rifinito e abitabile in ogni sua parte, in quanto il Tribunale del riesame si limitava a richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di astratta sequestrabilità dell'immobile abusivo già ultimato ma non indicava, in concreto, quali fossero le esigenze cautelari che giustificavano il sequestro. La citazione di tali principi espressi dalla Corte di Cassazione sul tema non è stata quindi ritenuta sufficiente in assenza della dimostrazione delle modalità di applicazione degli stessi al caso concreto.

Dalla redazione