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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Salute 28/01/2020, n. 123
D. Min. Salute 28/01/2020, n. 123
D. Min. Salute 28/01/2020, n. 123
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PremessaIL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18; Visto l’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18; |
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Art. 1. - Finalità e campo di applicazione1. Con il presente regolamento sono individuati le modalità, i requisiti e i termini per l’accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata |
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Art. 2. - Autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione1. Le autorizzazioni al trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, sulla base della valutazione dell’idoneità tecnica e sanitaria dell’unità, previo l’accertamento di cui all’articolo 4. |
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Art. 3. - Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 è trasmessa dalla società armatrice, mediante posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interna, e al Ministero della salute- Direzione generale della prevenzione sanitaria. 2. La domanda contiene i seguenti elementi: a) le generalità o la ragione sociale nonché la sede dell’armatore; b) i seguenti elementi di identificazione della nave ciste |
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Art. 4. - Accertamento dell’idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è rilasciata entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda di cui all’articolo 3, previo esame della documentazione di cui all’articolo 3, comma 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al Ministero della salute, mediante posta elettronica certificata, alla conclusione dell’esame della documentazione di cui al comma 3 dell’articolo 3, l’esito dello stesso. 2. Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre condizionato all’accertamento del possesso da parte della nave cisterna dei requisiti tecnico-sanitari di cui all’articolo 6, tramite appos |
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Art. 5. - Durata dell’autorizzazione1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 ha durata biennale ed è rinnovabile su istanza dell’interessato secondo le medesime modalità |
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Art. 6. - Requisiti delle navi cisterna1. Le navi cisterna devono soddisfare i requisiti tecnico-sanitari riportati in allegato al presente regolamento. 2. Per gli impianti e le strutture delle navi di cu |
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Art. 7. - Controlli1. Le navi autorizzate ai sensi del presente regolamento sono sottoposte a controlli interni ed esterni ai sensi degli |
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Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministero della sanità, adottato di concerto con il Ministero della marina mercantile e il Min |
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Art. 9. - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministero della sanità |
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Art. 10. - Clausola di invarianza finanziaria |
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ALLEGATO - REQUISITI TECNICO-SANITARI DELLE NAVI CISTERNAA) Le Cisterne del carico devono avere: A1. serbatoio a unico o più comparti separati da diaframmi verticali, con pareti interne ad angoli smussati o raccordati in modo che le operazioni di pulizia, disinfezione e lavaggio si possano eseguire agevolmente e l’acqua di lavaggio possa defluire senza ristagni; A2. boccaporti o passi d’uomo di accesso alle cisterne di carico di adeguate dimensioni per un facile accesso all’interno, forniti di sistemi di chiusura a tenuta ermetica, muniti di guarnizioni idonee a venire a contatto con i prodotti alimentari e che consentano l’applicazione di sigilli. I duomi delle cisterne devono avere un’altezza tale da assicurare un adeguato riempimento delle stesse in relazione all’assetto della nave; A3. bocche o attrezzature fisse o mobili di lavaggio in numero tale da poter rendere il lavaggio e la sanificazione a getto sotto pressione il più possibile uniforme ed efficace in ogni punto; |
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