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21/09/2020

Contributo di costruzione: diritto alla restituzione per rinuncia o decadenza del PdC

In caso di rinuncia o decadenza del permesso di costruire, il Comune deve restituire le somme versate a titolo di contributo di costruzione per le opere non eseguite.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava della decadenza del permesso di costruire per un intervento consistente nella ristrutturazione di un complesso edilizio. I lavori erano stati avviati limitatamente alle demolizioni previste e successivamente erano stati abbandonati. La ricorrente chiedeva la restituzione di quanto versato a titolo di contributo di costruzione, ma il Comune si opponeva a tale richiesta sostenendo:
- che comunque alcuni dei lavori assentiti erano stati realizzati;
- in subordine, che la restituzione doveva ritenersi subordinata alla remissione in pristino dello status quo ante.

DETERMINAZIONE E FUNZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - Il TAR Emilia-Romagna 31/07/2020, n. 538 ha ricordato che ai sensi dell'art. 16, D.P.R. 380/2001, il contributo di costruzione si compone di due quote: una commisurata al costo di costruzione e una all'incidenza degli oneri di urbanizzazione.

In particolare la giurisprudenza ha chiarito che:
- la quota del contributo di costruzione commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all'entità (superficie e volumetria) dell'intervento edilizio e assolve alla funzione di permettere all'amministrazione comunale il recupero delle spese sostenute dalla collettività in riferimento alla trasformazione del territorio consentita al privato istante (ossia, a compensare la c.d. compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore, a seguito della nuova edificazione);
- la quota del contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.

DIRITTO ALLA RESTITUZIONE PER RINUNCIA O DECADENZA DEL TITOLO - Ne deriva, in buona sostanza, che il contributo concessorio è strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale ultima circostanza non si verifichi, il pagamento risulta privo della causa dell'originaria “obbligazione di dare”, cosicché l'importo versato va restituito.

A ciò deve aggiungersi che il diritto al rimborso sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente. Ed infatti la parziale realizzazione di opere previste nel permesso di costruire non può che comportare una riduzione dell'aggravio del carico urbanistico della zona e manifestare una minore capacità contributiva rispetto all'ipotesi in cui tutte le opere assentite fossero edificate (vedi anche TAR Lazio-Roma, 08/01/2020, n. 134, secondo cui l'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il diritto, in capo al titolare, alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata).

In conclusione, secondo i giudici, in caso di rinuncia al permesso di costruire o questo rimanga inutilizzato, ovvero nelle ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, sorge in capo all’amministrazione l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e il diritto del privato a pretenderne la restituzione, anche ai sensi dell'art. 2033, Cod. civ. (indebito oggettivo) o comunque dell'art. 2041, Cod. civ. (azione generale di arricchimento).

Nel caso di specie il TAR ha accolto il ricorso e condannato il Comune al rimborso di quanto versato - oltre agli interessi maturati dalla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - sulla base della considerazione che la Società aveva posto in essere una mera attività di demolizione prodromica a una ristrutturazione (mai realizzata) e pertanto il fabbricato non si era arricchito di nuovi elementi ma era stato solo “spogliato” di alcune sue parti strutturali. In questo contesto andava quindi anche rigettata la richiesta di subordinare il rimborso alla remissione in pristino dello status quo ante.

Dalla redazione