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Circ. Ass.R. Sicilia 21/07/2020

Cessione in proprietà di aree comunali già concesse in diritto di superficie nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71 - Circolare assessoriale.
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Testo del documento


La legge 28.12.1995 n. 549 (Finanziaria 1996), all'art. 3, ha riconosciuto ai Comuni la facoltà di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.4.1962 n. 167 "Piano di zona", ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 21.10.1971 n. 865, "legge di Riforma per la casa", già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della medesima legge n. 865/1971, stabilendo, altresì, che "il prezzo delle aree trasformate è quello determinato (a valore di mercato) dall'UTE al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base delle variazioni, accertate daIl'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati".

Con la successiva legge finanziaria, la n. 662 del 23 dicembre 1996, è stato modificato il criterio di determinazione del prezzo di cessione prevedendo, all'art. 3, comma 61, quello stabilito dall'art. 5 bis della legge n.359 dell'agosto 1992 (valore di esproprio) con esclusione però della riduzione del 40% ivi prevista.

La legge del 23.12.1998 n. 448, "Misure di finanza pubblica per lo stabilizzazione e lo sviluppo”: poi, ha individuato all'art. 31 (commi 45-50) i criteri e le modalità di trasformazione in proprietà dei diritti di superficie, prevedendo, in particolare, che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà sia determinato dai Comuni, su parere del propri uffici tecnici, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione accertata dall'lSTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e stabilendo, in ogni caso, che il costo dell'area così determinato non potrà essere maggiore di quello stabilito dai Comuni per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

Successivamente, il D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge n. 106/2011, ha aggiunto alla normativa sopracitata il comma 49-bis secondo il quale" i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, per lo cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per lo cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi,

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