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11/09/2020

Disciplina della sospensione dell'esecuzione delle opere pubbliche fino al 31/12/2021

L'articolo 5 del Decreto Semplificazioni detta disposizioni a carattere transitorio (fino al 31/12/2021) applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, prevedendo che la sospensione dei lavori di realizzazione di opere pubbliche possa avvenire esclusivamente al ricorrere di determinati eventi e per il tempo strettamente necessario al loro superamento.

L'articolo 5 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) prevede che fino al 31/12/2021 (termine prorogato dal disegno di legge di conversione del D.L.), in deroga all’articolo 107 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, possa avvenire esclusivamente nei seguenti casi e per il tempo strettamente necessario al loro superamento:
- cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché da vincoli europei inderogabili;
- gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento (RUP) e si prevedono diverse modalità per gestire le suddette ipotesi.

Si prevede inoltre che, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa proseguire con il soggetto designato (né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato), la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico e salvi gravi motivi tecnici ed economici, dichiari la risoluzione del contratto, che opera di diritto.
La stazione appaltante provvede poi secondo una delle modalità alternative indicate: esecuzione in via diretta dei lavori; interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara; indizione di una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; proposta di nominare un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera.

Tali disposizioni relative alla risoluzione del contratto si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori non giustificato dalle ipotesi previste per la sospensione.

Si precisa inoltre che le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera e si dettano criteri per la valutazione della questione in sede giudiziale, cautelare e di merito.

In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica.

 

 

Dalla redazione