FAST FIND : FL5951

Flash news del
11/09/2020

Condono edilizio: parametri per la determinazione degli oneri concessori

Gli oneri concessori vanno determinati con riferimento alla destinazione urbanistica della zona e non alla destinazione d’uso attribuita all’immobile.

Il Consiglio di Stato (sentenza 06/07/2020, n. 4345) si è pronunciato in merito al calcolo dell’importo dovuto a titolo di oblazione e di contributo di costruzione, relativamente ad una pratica di condono edilizio.

Nella fattispecie la parte ricorrente aveva realizzato in zona agricola, senza previo titolo edilizio, 67 box in lamiera, adibiti a ricovero di automezzi e aveva poi tempestivamente presentato domanda di condono edilizio di cui alla L. 47/1985. Secondo il ricorrente:
- ai fini del calcolo dell’oblazione e dei contributi da versare non era stato considerato che una parte delle opere realizzate aveva natura pertinenziale;
- il contributo di concessione era stato erroneamente calcolato secondo la tariffa vigente per le zone agricole mentre avrebbe dovuto essere calcolato, a suo dire, secondo quella prevista in relazione alla concreta destinazione d’uso delle opere abusive, ossia con riferimento ai parametri previsti per i nuovi insediamenti tecnologici.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha osservato che l’oblazione ed i contributi da corrispondere per il condono edilizio vanno computati riconducendo le opere da sanare a una delle tipologie di cui alla Tabella A allegata alla L. 47/1985. Pertanto l’individuazione della tipologia di effettivo e concreto riferimento va fatta con riguardo all’abuso nel suo complesso, senza che sia possibile “scorporare”, nell’ambito di tale abuso, l’immobile principale (secondo l’appellante, i box e le autorimesse) rispetto altre componenti dell’abuso che, invece, avrebbero natura pertinenziale (nella fattispecie le aree di manovra), e ciò al fine di applicare diversi parametri.

Inoltre, secondo i giudici, il parametro per la determinazione degli oneri concessori va riferito al criterio della destinazione urbanistica della zona e non alla concreta destinazione d’uso dell’immobile. In caso contrario infatti il quantum dovuto all’Amministrazione verrebbe modificato in base ad un comportamento del privato, peraltro integrante un abuso delizio, seppur successivamente sanato. In proposito è stato precisato che deve ritenersi congruo che una medesima opera, ancorché abusiva, sia chiamata a contribuire in modo diverso a seconda della zona in cui ricade, differente essendo la dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle varie zone.

Ne consegue che non può considerarsi legittima una quantificazione degli oneri di urbanizzazione che applichi le tariffe di una tipologia zona ad un intervento edilizio da realizzarsi su di una zona connotata da differente vocazione.

Per completezza si ricorda che - nella diversa fattispecie della sanatoria edilizia di cui all’art. 36, comma 2 del D.P.R. 380/2001 - il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di intervento che, se regolare, sarebbe stato escluso dal contributo, in misura pari a quella prevista dall'art. 16, D.P.R. 380/2001. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Il medesimo art. 16, D.P.R. 380/2001 prevede che l’incidenza degli oneri di urbanizzazione dipende, tra l’altro, dalle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti.

Dalla redazione