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04/09/2020

Valorizzazione piccoli comuni e centri storici: definizione dei parametri per i finanziamenti

Con riferimento alle misure per la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione dei loro centri storici, il Decreto del Ministero dell'interno del 10/08/2020 ha definito i parametri per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei finanziamenti concessi dalla L. 06/10/2017, n. 158.

Il D. Min. Interno 10/08/2020, pubblicato nella G.U. del 27/08/2020, n. 213, definisce i parametri occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei finanziamenti concessi dalla L. 06/10/2017, n. 158.

Si ricorda che la L. 158/2017 favorisce l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastare lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico.

L’art. 3 della L. 158/2017 disciplina l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

L'Allegato A al D. Min. Interno 10/08/2020 specifica i parametri individuati per ciascuna delle seguenti tipologie nelle quali devono rientrare i piccoli comuni per beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della L. 158/2017:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della L. 27/12/2013, n. 147.

La nota metodologica di cui all'Allegato B al D. Min. Interno 10/08/2020 illustra le modalità di costruzione della banca dati dei piccoli comuni (i.e. i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti) che presentano le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, della L. 158/2017.
 

Dalla redazione