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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 28/05/2020, n. C-796/18
Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 2, paragrafo 1, punto 5 - Articolo 12, paragrafo 4 - Articolo 18, paragrafo 1 - Nozione di “contratto a titolo oneroso” - Contratto tra due amministrazioni aggiudicatrici che perseguono un comune obiettivo di interesse pubblico - Cessione di un software per il coordinamento delle operazioni dei vigili del fuoco - Mancanza di corrispettivo monetario - Nesso con un accordo di cooperazione che prevede la cessione reciproca e gratuita di moduli supplementari di tale software - Principio della parità di trattamento - Divieto di porre un’impresa privata in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.1) La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretata nel senso che un accordo che, da un lato, prevede che un’amministrazione aggiudicatrice metta gratuitamente a disposizione di un’altra amministrazione aggiudicatrice un software e, dall’altro, è connesso a un accordo di cooperazione in forza del quale ciascuna parte dell’accordo medesimo è tenuta a mettere gratuitamente a disposizione dell’altra parte i futuri sviluppi di tale software che essa possa realizzare, costituisce un «appalto pubblico», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, di tale direttiva, qualora sia dai termini di tali accordi sia dalla normativa nazionale applicabile risulti che detto software, in linea di principio, sarà oggetto di adattamenti. 2) L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici può essere esclusa dall’ambito di applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici previste da tale direttiva, qualora detta cooperazione verta su attività accessorie ai servizi pubblici che devono essere forniti, anche individualmente, da ciascun membro di tale cooperazione, purché tali attività accessorie contribuiscano all’effettiva realizzazione dei suddetti servizi pubblici. 3) L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con il considerando 33, secondo comma, e con l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici non deve avere, conformemente al principio di parità di trattamento, l’effetto di porre un’impresa privata in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti. |
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