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D. Pres.P. Trento 17/07/2020, n. 8-21/Leg.

Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica riguardante i corridoi infrastrutturali di accesso al Trentino e modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 03/09/2021, n. 17-51/Leg.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

 

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

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CAPO I - Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica riguardante i corridoi infrastrutturali di accesso al Trentino
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Art. 1 - Oggetto e definizioni.

1. Questo capo individua le fasi della procedura di valutazione ambientale strategica a cui sono sottoposti, senza preventiva verifica di assoggettabilità:

a) le varianti al Piano urbanistico provinciale (PUP), approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), che introducono o modificano previsioni di corridoi infrastrutturali di accesso, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità stradale e ferroviaria finalizzati all'interconnessione del Tr

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Art. 2 - Procedura della valutazione ambientale strategica e disciplina applicabile

1. La valutazione ambientale strategica comprende le seguenti fasi:

a) consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 3;

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Art. 3 - Consultazione preliminare

1. Contestualmente all'avvio della procedura di approvazione della variante al PUP nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), o prima dell'avvio della procedura di aggiornamento al PUP nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto competente avvia una consultazione preliminare c

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Art. 4 - Rapporto ambientale

1. Conclusa la fase di consultazione preliminare, il soggetto competente redige il rapporto ambientale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Preside

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Art. 5 - Pubblicità, consultazione e partecipazione

1. La proposta di variante o di aggiornamento, adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, e il rapporto ambientale unitamente all'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia concernente il "Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse" sono depositati presso il soggetto competente e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale per il governo del ter

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Art. 6 - Parere della struttura ambientale

1. La struttura ambientale svolge le attività tecnico-istruttorie, in collaborazione con il soggetto competente, acquisendo e valutando tutta la documentazione, i pareri e le osservazioni ricevuti ai sensi del articolo 5.

2. La struttura ambientale

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Art. 7 - Decisione

1. La Giunta provinciale approva, ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, il disegno di legge di approvazione della variante o l'aggiornamento al PUP tenendo conto delle risultanze del parere reso dalla struttura ambientale, nonché considerando il rapporto ambientale

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CAPO II - Modificazione del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10)
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Art. 8 - Modificazione dell'articolo 2 del D.P.P. n. 15-68/Leg del 2006

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del D.P.P. n. 15-68/Leg del 2006, le parole: "il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente".

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