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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dir.R. Friuli Venezia Giulia 17/07/2020, n. 2818/TERINF
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Testo del documentoIL DIRETTORE CENTRALE Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” per sei mesi dalla data del provvedimento; Richiamati i provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; Richiamato in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 al Decreto stesso; Richiamati i successivi D.P.C.M. che hanno modificato nel tempo le restrizioni imposte alle attività produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020; Richiamato il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri” d.d. 24 aprile 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, recepito dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 e confermato dal D.P.C.M. 11 giugno 2020; Richiamate le Ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; Ricordato che l’art. 91 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” della Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” dispone che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; Ricordato il paragrafo conclusivo del citato “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri” d.d. 24 aprile 2020 dal titolo “Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” che costituisce una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; Richiamate in linea generale le difficoltà emerse in fase esecutiva derivanti, a titolo indicativo e non esaustivo, dall’obbligo: - di riorganizzare le lavorazioni nel rispetto delle procedure sanitarie, ridefinendo percorsi, procedure e sovrapposizioni delle diverse fasi; - di eseguire in cantiere le lavorazioni a distanza interpersonale maggiore di un metro; - qualora non fossero possibili altre soluzioni organizzative, di eseguire lavorazioni a distanza inferiore a un metro dotando il personale di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, che per lunghi periodi sono stati di difficile, se non impossibile, reperimento; - di contingentare l’accesso agli spazi comuni, per esempio gli spogliatoi e le mense, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; - di riorganizzare il servizio di mensa causa la chiusura imposta dai provvedimenti emergenziali agli esercizi commerciali, per la consumazione del pasto; - laddove vi fosse il pernotto degli operai, di individuare soluzioni organizzative alternative per la mancanza di strutture ricettive disponibili e adeguate; nonché dall’incertezza sulle modalità operative consentite, derivante da un susseguirsi di indicazioni non sempre di immediata attuazione; Richiamata la Legge Regionale 29 giugno 2020, n. 13 “Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore” (Legge regionale multisettoriale) pubblicata sul 1° Supplemento Ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 27 del giorno 1 luglio 2020; Richiamato in particolare l’art. 57 “Costi per l’allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici”, il cui comma 1 autorizza l’Amministrazione Regionale per l’anno 2020 ”a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese correlate all’emergenza Covid-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo”; Ritenuto quindi di procedere preliminarmente all’individuazione dell’insieme dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e del conseguente incremento delle spese correlate all’emergenza Covid-19; Rilevato che la necessità di aggiornare le modalità esecutive inizialmente individuate dall’Appaltatore all’atto dell’avvio e della conduzione dei lavori in fase non emergenziale e, più in generale, l’obbligo di riprogrammare l’organizzazione del cantiere anche per quanto non direttamente relativo all’esecuzione materiale delle lavorazioni a causa delle nuove procedure e indicazioni operative sopravvenute in corso d’opera, causa dichiarazione dello stato di emergenza, hanno di fatto ostacolato la piena attuabilità delle previsioni progettuali e variato le condizioni poste alla base delle valutazioni operate dall’Appaltatore in sede di formulazione dell’offerta praticata in sede di gara, con conseguente ricaduta sui contenuti contrattuali; Preso atto che le sopravvenute modalità operative e organizzative, concretizzando tra le altre una riduzione della produzione quotidiana delle maestranze, hanno inciso sui contenuti contrattuali, in particolar modo sui tempi di esecuzione e sul costo da sostenere per l’esecuzione dei lavori, comportando un’alterazione del sinallagma contrattuale che dev’essere pertanto riequilibrato; |
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Istanza di finanziamentoParte di provvedimento in formato grafico |
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Istanza di finanziamentoParte di provvedimento in formato grafico |
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ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO D’APPALTOParte di provvedimento in formato grafico |
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