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Nota Dir. Gen.R. Sicilia 29/07/2020, n. 112453

Decreto-legge 16 luglio 2020. 76, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" prevede alcune importanti disposizioni in deroga al Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti). Indicazioni operative.
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Testo del documento


Agli Uffici Regionali per l’espletamento delle gare d’appalto della Regione Siciliana

Agli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana

Alle Aree e Servizi centrali del Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana

Alle Stazioni appaltanti della Regione Siciliana

e p.c.

All’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità


OGGETTO: Decreto-legge 16 luglio 2020. 76, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, prevede alcune importanti disposizioni in deroga al Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti). Indicazioni operative


Il Decreto-legge 16 luglio 2020. 76, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, prevede alcune importanti disposizioni in deroga al Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Nelle more di eventuali interventi legislativi interpretativi, con la presente, nell’ambito delle competenze attribuite a questo Dipartimento dall’art. 4, comma 4, della L.R. 12/2011 (elaborazione di linee guide al fine di semplificare e uniformare le procedure d’appalto; attività finalizzate agli approfondimenti e all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture), si impartiscono prime disposizioni interpretative ed operative, con particolare riguardo alle materie del Decreto inerenti le procedure d’appalto.

Il Titolo I Capo I del Decreto Legge, è dedicato alla semplificazioni in materia di contratti pubblici.

Significativa importanza rivestono, per il loro carattere innovativo, le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2.

L’art. 1, di cui si riporta di seguito il testo integrale, disciplina le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevedendo deroghe al codice dei contratti, per tutte le procedure la cui determina a contrarre venga adottata entro il 31 luglio del 2021:

Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo

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