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28/07/2020

Superbonus 110%, come funziona l’effetto di traino di altri interventi

Alcuni chiarimenti sul funzionamento dell’effetto di “traino”, grazie al quale interventi di efficientamento energetico, che di norma usufruiscono di agevolazioni inferiori, possono essere attratti nel regime del Superbonus al 110%.

Il c.d. “Superbonus” al 110%, l’agevolazione introdotta dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico), si applica a tre tipologie di interventi agevolabili, detti “trainanti” perché in presenza di uno o più di essi, altri interventi normalmente soggetti ad aliquote di agevolazione più basse vengono - se eseguiti congiuntamente - attratti nel regime del 110%.

INTERVENTI TRAINANTI - I tre interventi trainanti sono:
1) Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio o dell’unità immobiliare autonoma o dell’edificio unifamiliare;
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
3) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in singole unità immobiliari autonome o edifici unifamiliari, con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

EFFETTO TRAINO - La misura potenziata del 110% si applica - ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)), nei limiti di spesa per ciascuno di questi previsti, a condizione che questi ultimi siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi oggetto dell’aliquota maggiorata (interventi “trainanti”).

Ciò significa in sostanza che i nuovi interventi oggetto dell’agevolazione al 110% sono in grado di “attirare” nell’ambito applicativo dell’aliquota maggiorata anche gli interventi già oggetto dell’ordinaria agevolazione c.d. “Ecobonus”, i quali ultimi pertanto, se eseguiti insieme ai nuovi, possono anch’essi usufruire dell’aliquota maggiorata al 110%.

L’effetto di “traino” sembra che debba estendersi anche alla possibilità di detrarre le spese in 5 anni, invece che in 10 come di norma accade per gli interventi che usufruiscono dell’Ecobonus. Lo si evince dalla consultazione della guida dell’Agenzia entrate (vedi Superbonus 110%: Guida Agenzia delle Entrate), e in particolare dall’esempio n. 1 nella sezione “Casi pratici”.

INTERVENTI DA ESEGUIRSI CONGIUNTAMENTE - Come detto, la norma prescrive che, affinché si realizzi l’effetto di traino, l’intervento trainato venga eseguito “congiuntamente” a quello trainante.
Non vengono forniti chiarimenti a tale proposito, neanche nella guida dell’Agenzia entrate. Pertanto, allo stato dei fatti il termine “congiuntamente” è probabilmente da interpretare nel senso che si richiede che entrambi gli interventi siano ricompresi nello stesso titolo abilitativo (rectius: nello stesso procedimento edilizio), e conseguentemente che il soggetto titolare degli interventi sia il medesimo.
Tuttavia, nella guida dell’Agenzia entrate (vedi Superbonus 110%: Guida Agenzia delle Entrate) si legge alle FAQ nn. 12 e 18 che possono essere “trainati” gli interventi svolti dal singolo proprietario di unità immobiliare (ad esempio un intervento di sostituzione delle finestre comprensive di infissi) soggetti alla normale aliquota, da quelli svolti invece dal condominio e soggetti all’aliquota del 110%.

Dalla redazione