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24/07/2020

Omessa dichiarazione di sanzione interdittiva “scaduta” e partecipazione alla gara

Non sussiste alcun obbligo dichiarativo rispetto a sanzioni interdittive la cui efficacia sia già cessata al momento della partecipazione alla gara. La mancata dichiarazione non determina pertanto l’esclusione automatica dalla gara.

FATTISPECIE - Nel caso di specie le società di un RTI impugnavano la sentenza di annullamento dell’aggiudicazione in loro favore, emessa sul presupposto che le stesse avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per falsa dichiarazione dell’ausiliaria, consistita nel non avere dichiarato nella domanda di partecipazione una sanzione interdittiva inflitta dall’ANAC. Per la sentenza appellata non poteva eliminare l’obbligo dichiarativo il fatto che al momento della partecipazione alla gara la sanzione avesse cessato di essere efficace, poiché tale omissione aveva comunque impedito alla Stazione appaltante di compiere la propria valutazione sull’affidabilità professionale dell’ausiliaria.

QUADRO NORMATIVO - Le disposizioni rilevanti nel giudizio sono contenute nell’art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, come modificato dal c.d. correttivo (D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56), secondo le quali è escluso dalla gara:
- l’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lett. c-bis);
- l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (lett. f-bis);
- l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico (lett. f-ter).

PRINCIPI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO - Il Consiglio di Stato, con la sentenza 06/07/2020, n. 4314, ha rimarcato che proprio in base alla lett. f-ter) del comma 5 dell'art. 80, D. Leg.vo 50/2016, le sanzioni interdittive impediscono la partecipazione alle procedure di affidamento fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico. La proposizione normativa va intesa in senso condizionale ovvero “a condizione che perduri l’iscrizione”; con il significato che se il periodo di iscrizione è concluso, il fatto che in precedenza l’operatore sia stato iscritto non è causa di esclusione dalla procedura.

Se dunque la sanzione interdittiva ha cessato di essere efficace non è possibile ipotizzarne l’ultrattività attraverso un supposto obbligo dichiarativo, avente carattere strumentale rispetto alle valutazioni di competenza della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. c-bis), con surrettizia protrazione dell’effetto impeditivo connesso alla durata dell’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC stabilito dalla sopra citata lett. f-ter) della medesima disposizione.

Al riguardo il Consiglio ha evidenziato che nemmeno le Linee-guida dell’Autorità di vigilanza in materia (v. Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1008) fanno riferimento al caso di sanzioni interdittive scadute come fatto valutabile dalle Stazioni appaltanti ai fini del giudizio di affidabilità professionale degli operatori economici spettante all’amministrazione.

CONCLUSIONI - Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso affermando che né la legge, né le Linee guida ANAC (né, nel caso di specie, i documenti di gara) prevedono un obbligo dichiarativo rispetto a sanzioni interdittive la cui efficacia è cessata al momento della partecipazione alla gara. Pertanto i giudici hanno rilevato l’erroneità della sentenza sotto due profili:
- per avere ravvisato una violazione di un obbligo dichiarativo in assenza dei necessari presupposti;
- nel collegare a tale omissione un effetto automaticamente escludente dalla gara, con sostituzione rispetto alle valutazioni di competenza esclusiva dell’amministrazione sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.

Dalla redazione