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21/07/2020

Segnalazione ANAC per adeguare l'oggetto degli appalti pubblici alle misure anti Covid

In materia di contratti pubblici, l'ANAC ha inviato una segnalazione a Governo e Parlamento segnalando l'opportunità di consentire la modifica dell'oggetto degli appalti per adeguamento alle misure anti-contagio.

In materia di contratti pubblici, con la Segnalazione del 08/07/2020, n. 7, l'ANAC ha suggerito l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei provvedimenti in corso di conversione in legge o di ulteriori provvedimenti adottati in conseguenza all’emergenza da Covid-19, l’adozione di specifiche misure volte a consentire - nella fase antecedente l’esecuzione - la modifica dell’oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti.

In particolare, l'ANAC ha ricevuto la segnalazione di alcune criticità conseguenti all’adozione dei Protocolli Anti-contagio sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 e il 24/03/2020, sulle gare, afferenti in particolare al settore dei lavori, in corso di svolgimento. Nello specifico, è stata segnalata l’assenza di uno specifico strumento normativo da utilizzare per apportare modifiche all’oggetto del contratto, al fine del suo adeguamento alle misure anti-contagio, in una fase antecedente all’esecuzione.

Il Codice dei contratti pubblici, consente la modifica del contratto soltanto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50. Detta norma prevede, a determinate condizioni, la "modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

L'ANAC segnala che la particolarità della situazione richiederebbe una specifica soluzione che consenta il contemperamento dei contrapposti interessi coinvolti e, in particolare, l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure di aggiudicazione e la necessità di consentire una rapida ripresa dell’economia.

A tal fine, potrebbe rivelarsi opportuna l’adozione delle seguenti soluzioni, differenziate in base alla fase di svolgimento della procedura di aggiudicazione:
- nel caso in cui sia in corso la fase di progettazione o la stessa debba essere avviata: la progettazione può essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto. A tale proposito, per far fronte all’eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell’emergenza, potrebbe essere prevista l’introduzione di una clausola analoga a quella prevista alla lett. a), dell’art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, al fine di rivedere l’importo da corrispondere all’aggiudicatario dei servizi di progettazione;
- per le procedure di gara da bandire sulla base di un progetto validato e per le procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il termine di presentazione delle offerte: può essere prevista una disciplina analoga a quella prevista alla lett. a), dell’art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e conseguenti attività di pubblicità;
- per le procedure di gara per le quali è stata già presentata l’offerta ed è stata avviata la fase di valutazione e per le procedure di gara per le quali è stata predisposta l’aggiudicazione con contratto stipulato o da stipulare: si può prevedere l’estensione dell’applicazione della lett. c), dell'art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 o in alternativa della previsione di cui all’art. 106, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, nei limiti indicati dal medesimo articolo.
 

Dalla redazione