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20/07/2020

La struttura mobile adibita ad ufficio necessita del permesso di costruire

La Corte di Cassazione riassume le caratteristiche dei manufatti precari ai fini dell'esclusione della necessità del permesso di costruire, affermando che non costituisce opera precaria l’installazione di una casa mobile adibita ad ufficio.

Nel caso di specie si trattava dell'installazione in zona vincolata di una casa mobile di circa 18 mq., con struttura in alluminio e vetrate, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente si opponeva alla sentenza della Corte d’Appello che - in riforma della sentenza di primo grado - lo aveva condannato per i reati di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001 e all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004 e sosteneva che il manufatto (rimorchio) non era fissato al terreno, non era dotato di scarichi e veniva utilizzato solo per fare qualche telefonata.

Secondo la sentenza impugnata invece la struttura:
- essendo adibita ad ufficio, era destinata a soddisfare esigenze di carattere duraturo e comportava pertanto una trasformazione urbanistica del territorio assoggettata a permesso di costruire;
- non essendo di minima entità, era del pari idonea a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale.

La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 17/06/2020, n. 18450, ha confermato la condanna sulla base dei consolidati principi secondo i quali la necessità del previo rilascio del permesso di costruire non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura. Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione non rilevando, in difetto di tali requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili.

Alla medesima conclusione era giunta la stessa Corte con la sentenza 28/08/2019, n. 36481 secondo la quale è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Dalla redazione