FAST FIND : FL5869

Flash news del
15/07/2020

Acquisto di materiali difettosi e risarcimento all’appaltatore

L’appaltatore che abbia acquistato materiali difettosi ha diritto al risarcimento del danno da parte del venditore anche con riferimento a quanto versato al committente in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.

Nel caso di specie si trattava dell’appalto dei lavori di ristrutturazione di un complesso di capannoni, ivi compresa la fornitura e posa in opera della copertura del tetto. L’appaltatore aveva a sua volta appaltato parte dei lavori ad un’altra società che aveva acquistato le lastre in fibrocemento occorrenti per la copertura. Poiché le lastre avevano manifestato fessurazioni da cui erano derivate infiltrazioni di acqua con danni all'immobile, agli arredi e ai materiali depositati, dopo un accertamento tecnico preventivo, il committente conveniva in giudizio l’appaltatore ex art. 1669, Cod. civ., chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da vizi e difetti dell'opera. Venivano chiamati in causa anche il subappaltatore e l’azienda venditrice dei materiali, ma secondo il Tribunale quest’ultimo non poteva essere coinvolto nell'azione ex art. 1669, Cod. civ. perché non aveva partecipato alla realizzazione dell'opera, in quanto mero fornitore, e non poteva essere ritenuto responsabile in forza del D.P.R. 224/1988, oggi sostituito dal codice del consumo (D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206), perché applicabile solo alla protezione del consumatore.

La Corte di Cassazione, sez. civ., sentenza 21/05/2020, n. 9374 ha affermato che l’azione proposta dall’appaltatore nei confronti del venditore finalizzata ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni dei quali deve rispondere nella sua qualità di società costruttrice del fabbricato (risultato gravemente difettoso) va qualificata come richiesta di risarcimento ex art. 2043, Cod. civ. secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha ritenuto che l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie:

- quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2, Cod. civ. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668, Cod. civ.), e

- quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669, Cod. civ. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.

In conclusione la Corte ha riconosciuto il diritto dell'appaltatore-acquirente ad essere tenuto indenne dal danno patito per aver dovuto risarcire il committente per i difetti di costruzione derivanti dal vizio della cosa venduta ex art. 1669, Cod. civ.

Dalla redazione