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Sent. C. Giustizia UE 11/03/2020, n. C-94/19

6481592 6481592
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 2 e 6 - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso - Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata - Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti.

L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

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