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24/06/2020

Autonomia tra contratto di subappalto e contratto di appalto

La Corte di Cassazione ha ribadito l'autonomia strutturale tra contratto di appalto e contratto di subappalto e chiarito che le parti del contratto di subappalto possono stabilire condizioni, modalità e clausole diverse da quelle del contratto principale.

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito all'autonomia strutturale tra contratto di appalto e contratto di subappalto.

Nel caso di specie, con riferimento ad un contratto di subappalto che era stato stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica, l'Ord. C. Cass. civ. 17/03/2020, n. 7401 ha ribadito che:
- esso costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e
- in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli;
- ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche.

Infatti, nel contratto di subappalto non si trasfondono automaticamente i patti e le condizioni dell'appalto, trattandosi di contratti che conservano la rispettiva autonomia, con la conseguenza che le parti del primo possono ben regolare il rapporto in modo difforme dal secondo, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che nel contratto principale trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici.

Si ricorda che, in tema di appalti pubblici, il subappalto è disciplinato dall'art. 105, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (si veda Il subappalto nei contratti pubblici: nozione, limiti e condizioni).  

Dalla redazione