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12/06/2020

Toscana, equo compenso per i professionisti: pubblicata la legge

È stata pubblicata sul BURT 10/06/2020, n. 51 la L.R. Toscana n. 35 del 2020 sull'equo compenso. Vietati corrispettivi sotto forma di sponsorizzazione o rimborso spese.

Si ricorda che la Toscana è stata la prima Regione in Italia ad adottare due anni fa un provvedimento sull’equo compenso (Dec. G.R. Toscana 06/03/2018, n. 29) che è diventato successivamente una proposta di legge della Giunta e oggi una legge a tutti gli effetti.

La L.R. Toscana 05/06/2020, n. 35 rappresenta la legge che tutela il giusto compenso delle prestazioni erogate dai professionisti, nei confronti sia della Pubblica amministrazione che dei privati, elaborata in sinergia con la Commissione regionale dei soggetti professionali.
Con la norma è stato rafforzato il divieto di prevedere corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o da mero rimborso delle spese sostenute. Non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che alterino l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso riconosciuto e ai professionisti dovranno essere riconosciuti compensi proporzionati alle prestazioni fornite, con tempi di pagamento certi.
In sostanza le prestazioni dovranno insomma essere remunerate in proporzione alla quantità, alla qualità e al contenuto, sulla base di parametri prefissati con decreti ministeriali e relativi alle varie professioni. In assenza di specifici parametri, il compenso sarà determinato riferendosi a prestazioni similari (anche se rese da categorie professionali diverse).
Nel dettaglio, la legge:
- all’art. 2 prevede che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali sia assicurato ai professionisti un equo compenso in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni richieste come previsto dal D.L. 148/2017 (convertito in L. 04/12/2017, n. 172), ovvero sulla base dei parametri prefissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni. Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse. L’articolo specifica che la procedura dev’essere impostata in modo tale da evitare il ricorso a criteri di valutazione dell’offerta che possano risultare potenzialmente idonei a creare uno squilibrio fra prestazioni professionali rese e compensi. Inoltre, si rimarca l’esigenza di valutare le singole clausole dello schema di contratto per evitare di incorrere in clausole di natura vessatoria, come definite dalla normativa professionale forense;
- all'art. 3 intende responsabilizzare la committenza privata delineando un percorso virtuoso nel rapporto con il professionista. La norma prevede che all’istanza autorizzativa o di intervento diretto da presentare alla Pubblica amministrazione sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta la sottoscrizione di lettere di affidamento di incarico ai professionisti, ove sono definiti compensi equi e termini certi per il pagamento degli stessi, nonché l’avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte. L’articolo stabilisce, inoltre, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, approvi linee guida sulle modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese, sulla base delle quali le Amministrazioni adotteranno la propria disciplina.
 

Dalla redazione