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11/06/2020

Protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni: nuove tutele e valori limite

Pubblicato nella G.U. del 09/06/2020, n. 145, il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 che recepisce la Direttiva 2017/2398/UE sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni o mutageni. Nuove misure di sorveglianza sanitaria e nuovi valori limite.

Il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 modifica il D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza) per adeguarlo alle norme europee dettate dalla Direttiva 2017/2398/UE del 12/12/2017 di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In particolare, il D. Leg.vo 44/2020 sostituisce il comma 6 dell’art. 242 del D. Leg.vo 81/2008 introducendo la possibilità per il medico competente di segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione e per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. E' previsto inoltre che il medico competente fornisca al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Il Decreto ha inoltre sostituito:

- l’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) per inserire nell'elenco delle sostanze cancerogene la polvere di silice cristallina;

- l’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionalerevisionandone i valori precedenti e aggiungendone dei nuovi, così come previsto dalla recepita Direttiva 2017/2398/UE.

Si riporta di seguito la tabella dei valori nazionali vigenti di cui all’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008, come sostituito dal D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44.

Nome agente

N. CE (1)

CAS (2)

VALORI LIMITE (3)

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Osservazioni

Polveri di legno duro

-

-

2 (7)

-

-

-

Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo)

--

--

0,005

--

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37

--

--

--

--

0,3

--

 

Polvere di silice cristallina respirabile

--

--

0,1 (8)

--

--

--

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

--

Cute (9)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

--

--

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

--

Cute (9)

 

1,2 – Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

--

--

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

--

--

Cute (9)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

--

--

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

--

Cute (9)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

--

--

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

--

Cute (9)

 

Brometilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

--

--

 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione Europea come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) CAS: numero registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(6) f/ml: fibre per millilitro.
(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8) Frazione respirabile.
(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Dalla redazione