D. Dir. Gen.R. Sicilia 19/05/2020, n. 344 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Dir. Gen.R. Sicilia 19/05/2020, n. 344

Adeguamento dell'elencazione di cui al DDG n. 8/2020, conseguente al Decreto MIT del 30 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 124 del 15 maggio 2020.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Circ. Dir. Gen. R. 16/02/2024, n. 20427
- Nota Dir. Gen. R. 13/01/2022, n. 4655
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Premessa

 

IL DIRIGENTE GENERALE

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO l'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 - "Istituzione del Dipartimento Regionale Tecnico";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VI

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Articolo 1

N1

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Articolo 2

Il presente decreto, unitamente all'allegato “A”, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della M

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Allegato A - Adeguamento dell'elencazione di cui al DDG n. 8/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico

Visto il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 e le modifiche introdotte dall'art. 9-quater della Legge 12 dicembre 2019, n. 156, all'art. 94-bis del DPR 380/20012, come introdotto dal sopra richiamato Decreto Legge;

Viste le linee guida, emanate dal MIT, per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93, di cui al DM 30 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 124 del 15-05-2020, a parziale modifica del precedente DDG 8-2020 e dell'allegato A, sul territorio regionale le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate come segue:

 

A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE

Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi "rilevanti" ai fini della pubblica incolumità):

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti:

a) Nelle zone sismiche 1 (alta sismicità);

b) Nelle zone 2 (a media sismicità), nei casi in cui i valori di accelerazione ag siano compresi fra 0,20 g e 0,25 g; Sono dunque compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido a g (espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g.

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Appendice 1

Elenchi non esaustivi previsti dall'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastruttura li di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (estratto dalla GURS n. 7 del 13/02/2004 - parte I)

 

ELENCO “A”

Categorie tipologiche di edifici e di opere infrastruttura li di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

 

Codice A.1: EDIFICI di competenza regionale con finalità di protezione civile ospitanti in tutto o in parte funzioni di soccorso, assistenza, comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri.

1. Ospedali, poliambulatori e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione

2. Centrali operative 118

3. Cliniche e case di cura (d)

4. Presidi sanitari locali (ambulatori, guardie mediche etc.)

5. Sedi Aziende unità sanitarie locali (a)

6. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (a)

7. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (a)

8. Edifici destinati a sedi comunali (a)

9. Edifici destinati a comunità montane (a)

10. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per

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Appendice 2

N2

 

Tipologia di intervento

Comunicazione Inizio lavori

note

a

Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;

SI

solo se prospicienti spazi pubblici e con H> 1,00 ml.

b

Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima di m. 2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;

SI

solo se prospicienti spazi pubblici

c

Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su a

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