FAST FIND : FL5789

Flash news del
05/06/2020

Illegittimità del diniego di permesso di costruire per difetto di motivazione

Va annullato il diniego del permesso di costruire che non specifichi dettagliatamente le ragioni che impediscono la edificazione e non indichi esplicitamente le norme urbanistiche in contrasto con il progetto presentato.

FATTISPECIE E NORME DI RIFERIMENTO
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego del permesso di costruire per la costruzione di uno nuovo fabbricato per civili abitazioni. Secondo il ricorrente il provvedimento non indicava le norme che, secondo l’assunto del Comune, avevano reso il progetto illegittimo e le parti del progetto ritenute in contrasto con la normativa edilizia e/o urbanistica, ma si limitava ad affermare che le opere sviluppavano una volumetria e un’altezza superiore a quella massima consentita dal lotto d’intervento. Ciò costituiva una violazione dell’art. 10-bis, L. 241/1990 e dell’art. 20, comma 8 del D.P.R. 380/2001 secondo il quale, quando il Responsabile intende negare la richiesta di permesso di costruire, ha l’obbligo di opporre un “motivato diniego”.

CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL DINIEGO
Il TAR Puglia-Lecce, con la sentenza 24/03/2020, n. 357, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale il diniego di permesso di costruire deve motivare l'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici. Tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile, al fine di consentire al soggetto interessato di impugnare l'atto davanti al Giudice amministrativo, denunziando non solo i vizi propri della motivazione, ma anche le errate interpretazioni delle norme urbanistiche valutate con il giudizio di non conformità.

Il diniego, comportando una contrazione dello “ius aedificandi”, necessita pertanto di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto del progetto presentato con specifiche norme urbanistiche, esplicitamente indicate e, quindi, deve evidenziare compiutamente e in modo intelligibile le ragioni per le quali sussiste la ritenuta difformità urbanistica. Di conseguenza, ai fini del diniego, è del tutto insufficiente l'allegazione di una generica contrarietà allo strumento urbanistico, in quanto il Comune è tenuto ad indicare le norme specifiche in contrasto con il progetto presentato dal richiedente.

Inoltre ha aggiunto il TAR, i provvedimenti negativi in materia edilizia, sia pure a natura vincolata, devono essere motivati in modo esauriente, nel rispetto dell’art. 3, L. 241/1990, in modo da rendere palese al destinatario, prima, e al giudice, poi, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente.

CONCLUSIONI
Nel caso di specie è stato rilevato un grave deficit motivazionale degli atti impugnati atteso che negli stessi:
- non era stato precisato né quali fossero le volumetrie, i carichi urbanistici e le altezze del progetto superiori a quelle consentite, né di quanto eccedessero i limiti di legge;
- non era stata indicata puntualmente la normativa urbanistica ritenuta violata dal progetto presentato.
Il TAR ha di conseguenza accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego del permesso di costruire.

Dalla redazione