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25/05/2020

Effetti dell’istanza di sanatoria sull’azione penale e prescrizione del reato edilizio

La sospensione del procedimento penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria non può superare i sessanta giorni previsti dall’art. 36, D.P.R. 380/2001 per la formazione del silenzio-rigetto, anche se l'iter amministrativo sia di fatto ancora in corso.

FATTISPECIE
Nella fattispecie i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), per aver realizzato alcune opere senza il necessario permesso di costruire. I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello deducendo:
- la violazione dell'art. 36, comma 3, D.P.R. 380/2001 per aver la Corte territoriale negato la richiesta sospensione del procedimento penale in attesa della definizione dell'iter amministrativo volto ad ottenere l'accertamento di conformità delle opere;
- che, nonostante il decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, il procedimento amministrativo risultava ancora pendente e che, in ogni caso, non erano stati adottati dal Comune i provvedimenti amministrativi di preavviso di diniego e di diniego della domanda di sanatoria, previsti dalla L. 241/1990;
- in via subordinata, la prescrizione del reato, risalendo le opere all’anno 1998.

RIFERIMENTI NORMATIVI
L'art. 45, comma 1, D.P.R. 380/2001 impone la sospensione dell'azione penale “finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria” di cui all'art. 36, D.P.R. 380/2001 e quest'ultima disposizione, al comma 3, sancisce che “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE
La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 16/03/2020, n. 10083, ha interpretato tali normative nel senso che la sospensione del processo penale si verifica solo per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti amministrativi di sanatoria, ma non oltre il termine dei sessanta giorni di cui all’art. 36, D.P.R. 380/2001, risultando irrilevante l’eventuale proseguimento dell’iter amministrativo relativo alla sanatoria.

Ed infatti, secondo la Corte, tale termine assolve ad una duplice funzione: da un lato, conferisce certezza all'aspettativa del privato consentendogli le opportune iniziative di tutela e, dall'altro, evita la sospensione del processo sine die.

È stato pertanto ribadito il principio secondo il quale: “la sospensione dell'azione penale relativa alle contravvenzioni urbanistiche finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, imposta dall'art. 45, comma 1, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 in relazione al precedente art. 36, comma 3 del D.P.R. 380/2001 medesimo, non può superare i sessanta giorni previsti da tale ultima disposizione, anche se l'iter amministrativo sia di fatto proseguito”.

Inapplicabilità dell’art. 10-bis della L. 241/1990
I giudici hanno ritenuto inoltre irrilevante anche il mancato preavviso di diniego, in quanto l'art. 10-bis, L. 241/1990 - che, come già evidenziato, impone prima dell'adozione di un provvedimento negativo la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda - non trova applicazione in tema di sanatoria edilizia. Il procedimento penale sospeso prosegue dunque automaticamente in esito alla formazione del silenzio-rifiuto dopo l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta.

PRESCRIZIONE DEL REATO
Infine, con riferimento alla invocata prescrizione del reato, sono stati ribaditi i seguenti principi:
- la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti;
- in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con la conseguenza che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte;
- ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato, l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi, anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione;
- la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado.

Nel caso di specie la Corte ha evidenziato che alcune vetrate dell’immobile abusivo erano state completate successivamente all’accertamento avvenuto nel 2014 e che di conseguenza il reato non era dunque prescritto al momento della sentenza impugnata.

Dalla redazione