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L. P. Bolzano 08/05/2020, n. 4

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività.
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Art. 1 - Misure per la ripresa delle attività

1. Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della provincia di Bolzano, con la presente legge si disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

2. La ripresa delle attività e delle libertà di movimento è condizionata all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata, tramite l'Agenzia per la Protezione civile e nei limiti ritenuti necessari, a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige è autorizzata a potenziare i servizi di prevenzione e cura, anche in deroga al Piano sanitario provinciale, al fine di ridurre i rischi per la salute della popolazione connessi all'emergenza sanitaria.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 71.000.000,00 euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

5. Per le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore. La Giunta provinciale promuove ogni azione utile a divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione. Alla ripresa delle attività si provvede come indicato ai commi da 6 a 37.

6. Negli spostamenti nel territorio della provincia di Bolzano si osservano il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste all'allegato A, modificabili dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali. Gli spostamenti all'interno del territorio provinciale e, previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, nel territorio trentino, sono liberi e non necessitano di autocertificazione o di motivazione, mentre si può uscire dalla Regione solo per ragioni di lavoro, di studio, di salute, per incontrare il proprio compagno o la propria compagna o i propri familiari, per motivi di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa statale. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

7. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica.

8. L'attività sportiva e l'attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A. Tali attività, come anche l'attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, a condizione che i bambini siano accompagnati e nel rispetto

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Art. 2 - Commissione di esperti

1. È istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. Tale commissione effettua il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e propone al Presidente della Provincia, in caso di ripresa del numero dei contagi, ovvero nel caso in cui si evidenzi una linea di tendenza che spinga verso il potenziale rischio di raggiungimento de

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Art. 3 - Disposizione finanziaria

1. All'attuazione delle misure recate dal comma 3 dell'articolo 1, nonché dall'articolo 2 della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti dei fon

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Art. 4 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato A - Regole e misure

N3

Nel presente Allegato sono stabilite le regole e misure della fase 2. Esso include:

I. misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;

II. misure specifiche per attività economiche e altre attività, che hanno validità nel rispettivo settore;

III. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.

 

I. Misure generali

1. All'aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e in altri casi specifici diversamente regolati.

2. è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all'aperto è fatto obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.N56

3. Sono esentati dai predetti obblighi:

a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;

b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni;

c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità. N11

4. N12

5. Come protezione delle vie respiratorie, in mancanza di previsioni specifiche, si possono utilizzare mascherine FFP2, chirurgiche o mascherine di categoria superiore. In alternativa, si possono utilizzare mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio che, se indossate correttamente, assicurano la copertura di naso e bocca. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con le coperture di naso e bocca di cui al presente comma. N11

6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico la disinfezione delle mani deve essere possibile sempre e ovunque. Si raccomanda inoltre che tutti portino sempre con sé un disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.

7. I gestori di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare, all'interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, nei corridoi e relative vicinanze, assembramenti che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza. N4

8. Ai servizi disciplinati da questa legge o dalle ordinanze presidenziali, ivi inclusi i servizi per l'assistenza all'infanzia, si applicano le regole sulle distanze di cui a questo capo. N13

 

II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate

1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona ogni 5 m2. I gestori e gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa "regola di 1/5" in caso di superfici superiori a 50 m2.

Tale regola non trova applicazione nei casi in cui è richiesta la presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C. N30

2. Deve essere garantita una pulizia regolare, almeno una volta al giorno.

3. Devono essere garantite, per quanto fattibile, un'adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d'aria.

4. Ai sensi del capo I., punto 6 deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento utilizzati dalla clientela.

5. N14

5. Nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. N24

6. Al fine di tutelare la salute di tutti i membri della comunità scolastica, nei casi in cui vi sia una violazione delle misure di sicurezza di cui al capo I, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può impedire con efficacia immediata l’accesso all’edificio scolastico o allontanare le alunne e gli alunni dall’edificio scolastico. N6

 

II.A. Misure specifiche nel commercio

1. Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 5 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessaria all'acquisto dei beni. N35

2. nei centri commerciali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera g) del Codice del commercio (legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti. N11

3. Il personale addetto alla vendita deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.

4. L'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti non confezionati è obbligatorio. Il gestore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all'entrata.

5. La clientela in attesa all'entrata deve essere informata in merito al distanziamento da garantire stando in coda.

6. L'area delle casse deve essere attrezzata con barriere di protezione.

7. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, al massimo fino alle ore 22.

8. L'accesso alle attività commerciali che si svolgono al chiuso, salvo quelle che costituiscono le esigenze essenziali e primarie della persona, è condizionato alla presentazione di una certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).N75

 

II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi

1. Negli spazi comuni degli esercizi ricettivi a carattere alberghiero di cui all'articolo 5, degli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, delle attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica la regola di 1/5, tenendo conto solo del numero di ospiti/clienti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al capo II.D punto 2. N36

2. L'accesso alle strutture ricettive situate nel territorio provinciale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata). N15

3. Negli spazi comuni vige l'obbligo generalizzato dell'uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. N11

4. Alle attività della ristorazione situate negli esercizi ricettivi si applicano le regole previste per le attività della ristorazione in generale.

La distanza interpersonale di cui al punto 2 del capo II.D. può essere superata, oltre che dalle persone appartenenti allo stesso nucleo convivente, anche da coloro che soggiornano nella stessa stanza. N57

5. Agli altri servizi offerti dalle strutture ricettive si applicano le ulteriori misure di sicurezza generalmente previste per la specifica tipologia di servizio (protezioni delle vie respiratorie, certificazione verde e altro). N11

6. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno.

7. Alle piscine all’aperto e a quelle coperte si applicano le misure di cui al capo II.J. Agli spogliatoi e alle docce si applicano le misure di cui al capo II.I, punto 4 ad eccezione dell’ultimo punto. N7

8. Ai servizi di assistenza e di accompagnamento per bambini si applicano le misure generali sul distanziamento e sulla copertura di naso e bocca.

9. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.

10. Ai campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente capo. Nei bagni o servizi igienici va mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, salvo tra le persone conviventi tra di loro. I bagni e i servizi igienici devono essere sanificati più volte al giorno. N11

11. Per le saune, gli impianti "Kneipp" e le diverse stanze delle aree benessere valgono le misure di cui al capo II.N.

12. In presenza di casi sospetti con sintomi, si applica il protocollo approvato dall'Azienda Sanitaria.

13. Nei dormitori comuni dei rifugi alpini, dei rifugi-albergo e degli ostelli e degli altri esercizi ricettivi, è possibile derogare all'obbligo di cui al capo I, punto 1, qualora nella struttura siano installate delle barriere divisorie tra le persone. N28

 

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