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Deliberaz. G.R. Umbria 20/02/2012, n. 170

Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell’art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi.
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l’art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

Visto il Capo XV della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali”) recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n

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DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell’art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi.

Con l’entrata in vigore della L.R. n. 5/2010 il 2 giugno 2010 recante “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, in prima applicazione la Regione Umbria ha provveduto ad adottare la documentazione di cui all’Allegato 2 (Schema rimborsi forfettari art. 19, L.R. n. 5/2010) della deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. Determinazioni).

La Giunta regionale con la succitata deliberazione e anche in risposta a precise esigenze delle Province di Perugia e di Terni delegate in materia di vigilanza in zone sismiche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 5/2010, ha provveduto ad indicare i criteri di corresponsione e l’ammontare dei rimborsi forfettari.

Nel complesso, la documentazione di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010, condivisa preventivamente anche con le associazioni di categoria interessate, ha permesso di attivare gli strumenti indispensabili alla completa ed immediata attuazione della legge regionale n.

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ALLEGATO A - Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. n. 5/2010 e smi


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A. Criteri espressi dalla legge regionale n. 5/2010

Le province, nelle loro determinazioni, tengono conto dei principi ispiratori e delle finalità previste e disciplinate dalla legge regionale in materia di vigilanza e controllo in zone sismiche, con particolare riferimento:

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B. Ulteriori criteri funzionali

Le Province di Perugia e di Terni assumono le loro determinazioni in merito all’entità dei rimborsi forfettari, sulla base di principi di equità, di adeguatezza e di commisurazione delle funzioni , delle attività e dell’impegno effettivamente impiegati nonché di economicità, semplicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

Oltre a quanto sopra espresso, le Province assicurano che i rimborsi forfettari:

I. siano individuati congiuntamente dalle Province di Perugia e di Terni;

II. siano uniformi su tutto il territorio regionale;

III. siano omnicomprensivi dei diritti di segreteria, se dovuti, in base alle normative vigenti;

Le Province possono eventualmente prevedere ulteriori casi di corresponsione del rimborso forfettario solo per attività ascrivibili ad adempimenti successivi all’istanza di deposito o di autorizzazione (p. es.: certificato di collaudo statico, certificato di rispondenza) con importi fissi corrispondenti ai “diritti di segreteria”, se dovuti in base alle normative vigenti.

Dal punto di vista operativo, in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, i rimborsi forfettari ottemperano a quanto di seguito:

1. oltre che distinti per Classe d’uso (Cu) delle costruzioni, possono essere ulteriormente differenziati per gruppi e categorie;

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C. Ulteriori adempimenti delle Province

Le Province di Perugia e di Terni, per la corretta gestione delle attività oggetto delle presenti linee guida, predispongono almeno le procedure ed i modelli:

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ALLEGATO B - Schema rimborsi forfettari art. 19, L.R. n. 5/2010
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