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14/05/2020

Ecobonus e Sismabonus potenziati: interventi, requisiti e condizioni

Il D.L. Rilancio in corso di emanazione contiene le attese misure che prevedono a determinate condizioni il potenziamento al 110% degli incentivi dell’Ecobonus e del Sismabonus, e espandono le opzioni per la cedibilità del credito fiscale.

Si fornisce di seguito una prima analisi delle norme che prevedono il potenziamento degli incentivi dell’Ecobonus, del Sismabonus e per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, nonché nuovi incentivi per impianti fotovoltaici, con l’avvertenza che si tratta ancora di un testo provvisorio nonché fortemente lacunoso e pieno di errori.

ECOBONUS POTENZIATO
L’art. 128 del D.L. Rilancio dispone ai commi 1, 2 e 3, che le detrazioni per interventi di efficienza energetica - di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 - (c.d. “Ecobonus”, vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)), si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021 per le seguenti tipologie di interventi e con i seguenti massimali.
La misura potenziata del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa per ciascuno di questi previsti, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di seguito elencati.
Le detrazioni in questione sono fruibili in cinque quote annuali di pari importo.
 

INTERVENTO

MAX SPESA

MAX DETRAZIONE

Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 (vedi Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)).

60.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Vi rientrano anche le spese relative alle attestazioni e asseverazioni da rilasciarsi da parte dei tecnici incaricati (vedi oltre).

66.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
Gli impianti possono essere:
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, Allegato II, Tabella 1;
- a pompa di calore;
- ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione);
- geotermici.
Gli interventi possono essere abbinati anche a installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microcogenerazione.

30.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Vi rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito, nonché alle attestazioni e asseverazioni da rilasciarsi da parte dei tecnici incaricati (vedi oltre).

33.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
Gli impianti possono essere:
- a pompa di calore;
- ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione);
- geotermici.
Gli interventi possono essere abbinati anche a installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microcogenerazione.

30.000 Euro moltiplicato.
Vi rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito, nonché alle attestazioni e asseverazioni da rilasciarsi da parte dei tecnici incaricati (vedi oltre).

33.000 Euro.


Requisiti
Oltre ai requisiti indicati per ciascuna tipologia, gli interventi in questione devono:
a) rispettare i requisiti minimi che saranno previsti da un nuovo decreto, da emanarsi entro 30 giorni, come attestato da apposita asseverazione rilasciata da tecnico abilitato;
b) risultare congrui in relazione alla spesa sostenuta, come attestato da apposita asseverazione rilasciata da tecnico abilitato;
c) assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque il conseguimento della classe energetica più alta, come attestato dall’APE.
L’attestazione che assevera il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è trasmessa in copia all’ENEA, con modalità da stabilirsi ad opera di un successivo decreto.

Soggetti beneficiari
Ai sensi dei commi 10 e 11 del D.L. Rilancio, gli sconti fiscali sopra descritti possono essere fruiti dai seguenti soggetti:
- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale (non si capisce davvero quali tipologie di interventi, tra quelli agevolati, possano avere luogo su singole unità immobiliari, NdR);
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

SISMABONUS POTENZIATO
L’art. 128 del D.L. Rilancio dispone al comma 4 che le detrazioni per interventi di adeguamento strutturale e antisismico - di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 - (c.d. “Sismabonus”, vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione), si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021.
La misura potenziata del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa per ciascuno di questi previsti, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di seguito elencati.
Per questi interventi, restano valide le regole generali del Sismabonus, ivi compresa la non applicabilità a edifici ubicati in zona sismica 4 (vedi La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi).
Si prevede inoltre l’incremento dal 19% al 90% della percentuale di detraibilità del premio (art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera f-bis) qualora si proceda alla cessione del credito a un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di interventi calamitosi.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO
L’art. 128 del D.L. Rilancio dispone ai commi 5 e 6 che sono detraibili nella misura del 110% le spese sostenute dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021 per le seguenti tipologie di interventi e con i seguenti massimali.
Per fruire dell’agevolazione, i seguenti interventi devono essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi dell’Ecobonus potenziato o del Sismabonus potenziato sopra illustrati.
Le detrazioni in questione sono fruibili in cinque quote annuali di pari importo.
 

INTERVENTO

MAX SPESA

MAX DETRAZIONE

Installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici.
Gli impianti devono essere installati su edifici rientranti nelle definizioni fornite dall’art. 1 del D.L.R. 412/1993, comma 1, lettere a), b), c) e d).

48.000 Euro, comunque nel limite di 2.400 Euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, ridotto a 1.600 Euro per ogni kW se l’installazione è effettuata nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica o
    nuova costruzione (art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettere d), e) ed f), vedi Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi)

52.800 Euro.

Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici.

1.000 Euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

1.100 Euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo.


Cumulo
Dalla formulazione della norma sembra evidente che le detrazioni in oggetto siano cumulabili con quelle dell’Ecobonus potenziato o del Sismabonus potenziato sopra illustrate.
Viceversa, i commi 7 e 8 dell’art. 128 del D.L. Rilancio dispongono che la detrazione per impianti fotovoltaici non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11 del D. Leg.vo 28/2011, comma 4 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del D.L. 91/2014.

COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
L’art. 128 del D.L. Rilancio dispone al comma 9 che sono detraibili nella misura del 110% le speseper le l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici, di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013.
Per fruire dell’agevolazione, i seguenti interventi devono essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi dell’Ecobonus potenziato o del Sismabonus potenziato sopra illustrati.
Le detrazioni in questione sono fruibili in cinque quote annuali di pari importo.

CESSIONE DEL CREDITO
Gli aventi diritto alle detrazioni potranno optare tra una di queste opzioni:
- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Dalla redazione