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14/05/2020

Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica: chiarimenti della Cassazione

Il rilascio del permesso di costruire non esonera dalla responsabilità per la violazione delle norme a tutela del paesaggio.

Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 181, D. Leg.vo 42/2004, comma 1-bis, lett. b), per aver realizzato, previo disboscamento del terreno, due capannoni industriali in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto boschiva, in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza. Il ricorrente sosteneva che, avendo ottenuto il permesso di costruire, incombesse sul Comune, e non già su di lui privato cittadino, l'onere di valutare se l'intervento necessitasse o meno di autorizzazione paesaggistica. Ciò in base all’art. 5, comma 3, D.P.R. 380/2001 che prevede che sia lo Sportello Unico per l'Edilizia ad acquisire gli atti di assenso previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, e alla norma regionale della Toscana secondo la quale, nel caso in cui all'istanza del permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso delle altre amministrazioni necessari per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento acquisisce gli atti di assenso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero indìce a tal fine una conferenza di servizi.

Nel confermare la condanna, la Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 10/03/2020, n. 9402, ha premesso che l’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo rispetto al permesso di costruire: si tratta infatti di due procedimenti distinti in ragione della diversità degli interessi presidiati dalle rispettive norme penali, finalizzati l'uno alla compatibilità dell'intervento edilizio volto ad incidere sul patrimonio paesaggistico e l'altro alla tutela dell'assetto urbanistico in conformità agli strumenti di pianificazione del territorio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 146, D. Leg.vo 42/2004, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, hanno l'obbligo di sottoporre alle amministrazioni competenti i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Ne deriva che costituisce onere dell'interessato rappresentare, nel richiedere il permesso di costruire, che l'intervento progettato insiste su una zona vincolata sul piano paesaggistico, così come verificare, una volta conseguito il titolo abilitativo ai fini urbanistici, se lo stesso sia congruo in relazione alla situazione di fatto, riferita cioè alla specifica zona in cui l'intervento deve essere realizzato.

Pertanto, il richiedente il permesso di costruire che ometta, in quella sede, di indicare quale sia l'effettivo stato dei luoghi al momento della domanda e non presenti la relativa documentazione, non può sottrarsi agli obblighi su lui stesso incombenti per la realizzazione delle opere in un'area vincolata adducendo l’inerzia dell’ufficio del Comune. In proposito la Corte ha precisato, tra l’altro, che lo Sportello unico per l’edilizia ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa, fungendo da tramite tra il privato e l'amministrazione per il rilascio dei titoli abilitativi, ma certamente non può sostituirsi alla carente rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dell'interessato (nel caso di specie è stato rilevato che il ricorrente era ben consapevole dell'esistenza di un bosco sull'area in questione essendo stato lui stesso ad averne eseguito il taglio senza richiedere neppure in tale occasione l'autorizzazione).

Infine la Corte ha evidenziato che in tema di reati paesaggistici, il vincolo boschivo di cui all'art. 142, D. Leg.vo 42/2004 sussiste per la sola presenza di un bosco, secondo la definizione datane dalla legislazione nazionale e che solo le Regioni possono integrare per addizione o sottrazione nell'ambito della potestà legislativa concorrente in tale materia. Conseguentemente, una volta accertata la natura boschiva di un'area, il vincolo paesaggistico derivante ex lege dal citato art. 142, D. Leg.vo 42/2004 produce effetti indipendentemente da eventuali diverse definizioni ad essa date dagli strumenti urbanistici comunali.

Dalla redazione