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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 21/04/2020, n. 7
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- L.R. 25/07/2024, n. 13
- L.R. 29/12/2022, n. 18
- Sent. Corte Cost. 25/07/2022, n. 187
- L.R. 28/12/2021, n. 31
- L.R. 29/06/2021, n. 5
- L.R. 04/03/2021, n. 2
- L.R. 29/12/2020, n. 38
- L.R. 24/06/2020, n. 11
- Avviso di rettifica in B.U. 18/05/2020, n. 108
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Oggetto, finalità, ambito di applicazione |
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Art. 1 - Oggetto e principi1. Il presente testo unico, redatto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa - legge annuale di semplificazione), disciplina, nel rispetto delle potestà legislative previste all'articolo 117 della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nella |
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Art. 2 - Finalità1. Il presente testo unico persegue le seguenti finalità: a) il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio; b) la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme dis |
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Art. 3 - (Divieto di utilizzo della plastica) |
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Art. 4 - Cultura della legalità1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale e le pratiche illegali nel tessuto produttivo regionale, attraverso interventi ed azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la |
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Art. 5 - Ambito di applicazione1. Il presente testo unico si applica alle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Il presente testo unico non si applica: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), se vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 |
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Capo II - Disposizioni comuni |
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Art. 6 - Definizioni1. Ai fini del presente testo unico, si intende per: a) autorizzazione permanente: il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale; b) autorizzazione temporanea: il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale; c) centro commerciale naturale: luogo commerciale complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepito come spazio unico dove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di so |
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Art. 7 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali1. All'esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico si applicano le disposizioni in materia di requis |
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Art. 8 - Formazione professionale1. La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale, nel rispetto del decreto legislativo 16 g |
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Art. 9 - Sportello unico per le attività produttive1. Il SUAP, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge |
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Art. 10 - Centri di assistenza tecnica1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito CAT, costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno due anni di operatività alla da |
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Capo III - Programmazione regionale e comunale |
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Sezione I - Iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali |
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Art. 11 - Distretti del commercio1. I comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale di intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'i |
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Art. 12 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali1. Per le finalità di cui al presente testo unico volte alla valorizzazione delle attività commerciali dei centri storici e dei centri commerciali na |
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Art. 13 - Protocollo esercizio campano di qualità1. La Regione istituisce il Protocollo esercizio campano di qualità riservato agli esercizi commerciali dei centri storici, come definiti dagli strume |
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Art. 14 - La terra delle eccellenze1. Al fine di incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti campani di qualità dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura è istitui |
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Art. 15 - Promozione del commercio elettronico1. La Regione, per promuovere e sostenere le piccole e medie imprese commerciali, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e per concorrere, in particolare, alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, predispone azioni speci |
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Art. 16 - Attività promozionali della Regione1. La Regione adotta iniziative di promozione del comparto commerciale, con riguardo: a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità; |
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Art. 16-bis - Attività fieristica regionale: principi generali e regolamento di attuazione1. La Regione Campania promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformità ai principi della normativa europea e dell'ordinamento italiano. 2. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i criteri di pari opportunità e di parità di trattamento tra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri dell'Unione europea. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale |
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Art. 16-ter - Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale1. La Regione può concorrere finanziariamente, anche nel programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese alla promozione e allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dagli enti fieristici e dagli organizzatori professionali di manifestazioni fieristiche per: a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Campania per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda; b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con proge |
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Art. 17 - Programmazione regionale in materia di carburanti1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, con le tre organizzazioni maggiorment |
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Art. 18 - Promozione delle associazioni di categoria1. La Regione, con avviso pubblico contenente modalità e criteri di selezione, può concedere, entro il 31 marzo di ciascun anno, contributi per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in |
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Sezione II - Strumenti comunali |
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Art. 19 - Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo1. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dal presente testo unico entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Il SIAD, costituisce lo strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali. Esso è approvato in conformità allo strumento urbanistico generale e nel rispetto delle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). N3 3. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili. 4. Il SIAD persegue le seguenti finalità: a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'ap |
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Art. 20 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico1. Il SIAD ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali, anche mediante l'adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni d |
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Art. 21 - Interventi integrati per i centri minori1. I comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti ed i comuni ubicati nelle isole o appartenenti alle comunità montane, anche in forma associata, si dotano di un progetto d'intervento integrato di rivitalizzazione, anche comm |
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Art. 22 - Adeguamento alla legge 9 gennaio 1989, n. 131. Per gli utenti diversamente abili sono rimosse le barriere architettoniche presenti.
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TITOLO II - Disciplina delle attività commerciali |
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Capo I - Commercio al dettaglio in sede fissa |
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Art. 23 - Definizioni1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) commercio al dettaglio: l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale; b) commercio su aree private: il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività; c) mercato su area privata: l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di st |
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Sezione I - Disposizioni per l'esercizio dell'attività |
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Art. 24 - Classificazione degli esercizi commerciali1. Gli esercizi commerciali sono classificati nel modo seguente: a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera e); b) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera f); c) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente |
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Art. 25 - Misure per la semplificazione dei procedimenti1. I comuni o le loro forme associative, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici, provvedo |
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Art. 26 - Esercizi di vicinato1. L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione. 2. Negli esercizi di vicinato, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo |
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Art. 27 - Medie strutture di vendita1. Per le medie strutture di vendita, il SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non prevista dal presente testo unico. 2. Il comune, ai sensi della legge 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita e stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego. Il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto a |
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Art. 28 - Grandi strutture di vendita1. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, la riduzione di un settore merceologico, nonché la cessazione o il subingresso nella attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4. 2. L'istanza di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie è presentata al SUAP competente, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato B e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o dal rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede della attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione. 3. Il SUAP, verificata la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal SIAD indice, nel rispetto della normativa vigente, la Conferenza di servizi nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge 241/1990. 4. La Conferenza di servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita di cui al presente testo unico e al rispetto dei requisiti minimi in esso fissati. È sempre necessario il parere favorevole del rappresentante della Regione. 5. L'indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente, ai comuni limitrofi e alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, per la formulazione di eventuali osservazioni. 6. La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale in caso di inerzia del soggetto richiedente. |
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Art. 29 - Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta ai seguenti parametri qualitativi di valutazione: a) studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio, fatto |
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Art. 30 - Sostenibilità delle grandi strutture di vendita1. Per coniugare i principi di libera concorrenza con le finalità del giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sentite le associazioni di categoria del terziario maggiormente rappresentative a livello regionale, individua misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità socioeconomica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita nel rispetto delle seguenti linee guida: |
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Art. 31 - Centri commerciali, outlet e factory outlet1. Le autorizzazioni o le SCIA delle singole attività poste all'interno del centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e po |
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Art. 32 - Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effet |
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Art. 33 - Mercato su area privata1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di mercato su area privata nonché la riduzione di un settore merceologico, sono effettuati nel rispetto dei regimi amminis |
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Art. 34 - Caratteristiche degli esercizi commerciali1. Gli esercizi commerciali, singoli o associati, con superfice di vendita superiori ai limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera e), sono dotati, ad uso della clientela, di almeno un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini ed uno per i soggetti portatori di handicap. 2. Le medie strutture di vendita con la superficie di vendita almeno pari a 1.000 metri quadrati e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con la superficie lorda almeno pari a 1.500 metri quadrati, nonché i mercati in area privata di superficie complessiva di vendita almeno pari a 5.000 metri quadrati assicurano: a) la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona; b) la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio commercial |
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Art. 35 - Aree di parcheggio degli esercizi commerciali1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista nell'allegato C. 2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita. 3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'allegato C per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale. 4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'allegato C per la superficie di vendita globale comprensiva dell'area di ampliamento. 5. L'adeguamento di cui al comma 2 non |
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Art. 36 - Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci1. Negli esercizi commerciali della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti sono presenti gli spazi ad uso pubblico, di cui almeno la metà, destinati a zona verde e gli spazi per la movimentazione delle merci secondo la dotazione stabilita ne |
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Sezione II - Attività di vendita, pubblicità dei prezzi e orari delle attività commerciali |
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Art. 37 - Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordi |
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Art. 38 - Pubblicità dei prezzi1. I prodotti esposti al pubblico per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o in aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo chiaro e ben |
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Art. 39 - Orari di vendita1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli e |
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Sezione III - Vendite straordinarie |
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Art. 40 - Vendite straordinarie1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle |
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Art. 41 - Vendite sottocosto1. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati. 2. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per gruppo una pluralità di imprese commerciali controllate da una società o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, oppure all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo. 3. La vendita sottocosto è comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio ed è effettuata soltanto tre volte nel corso dell'anno. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superi |
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Art. 42 - Vendite di liquidazione1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale |
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Art. 43 - Vendite di fine stagione1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un |
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Art. 44 - Vendite promozionali1. Le vendite promozionali con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita sono effettuate dall'esercente per tu |
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Capo II - Forme speciali di vendita al dettaglio |
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Art. 45 - Definizioni1. Ai fini del presente capo si intende per: a) forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendent |
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Art. 46 - Spacci interni1. L'esercizio della vendita di prodotti, nel settore alimentare e non alimentare, a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli |
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Art. 47 - Apparecchi automatici1. L'esercizio della vendita dei prodotti al dettaglio, nel settore alimentare e non alimentare, per mezzo di apparecchi automatici, è effettuata nel rispetto dei regimi |
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Art. 48 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal D.Lgs. 70/2003, è effettuata nel rispetto dei regimi amminis |
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Art. 49 - Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio di vendita o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 presso il comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA. |
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Art. 50 - Propaganda ai fini commerciali1. L'esibizione, l'illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei |
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Capo III - Commercio su aree pubbliche |
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Sezione I - Disposizioni comuni |
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Art. 51 - Finalità1. La Regione, con le norme di disciplina del commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità: a) garantire una presenza del comm |
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Art. 52 - Definizioni1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) operatore: il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio in concessione o in forma itinerante; d) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore; e) posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati; |
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Sezione II - Disposizioni per l'esercizio dell'attività |
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Art. 53 - Commercio su aree pubbliche1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato: a) sui posteggi dati in concessione; b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal comune. 2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative. 3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale. 3-bis. Il requisito del possesso della carta di esercizio e dell’attestazione annuale entra in vigore dal 1° gennaio 2026 N20. |
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Art. 54 - Commercio su posteggi1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione. 1bis. Gli operatori in possesso di più concessioni di posteggio nel medesimo mercato a cadenza giornaliera, nel caso di rinnovo, possono chiedere al Comune il rilascio di un unico titolo abilitativo contenente le varie concessioni possedute. N9 |
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Art. 55 - Assegnazione dei posteggi1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi. 2. Entro il 30 luglio di ogni anno, i comuni, sede di posteggio, trasmettono alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. 3. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano. 4. Entro ventuno giorni da |
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Art. 56 - Posteggi riservati1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi, concessi con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 70: a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 5 per cento del totale dei posteggi del mercato; |
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Art. 57 - Autorizzazioni stagionali1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a s |
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Art. 58 - Tasse regionali e comunali1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche non sono soggetti a tassazione. |
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Art. 59 - Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi1. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze. Sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente. |
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Art. 60 - Commercio itinerante1. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l'attività. 2. La SCIA, di cui al comma 1, abilita l'oper |
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Art. 61 - Modalità di esercizio dell'attività1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004, il Comune individua le zone nelle quali l'eserc |
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Art. 62 - Subingresso nella gestione e nella proprietà1. Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale o ramo d'azienda, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato: a) entro un anno dalla morte del titolare; |
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Sezione III - Disposizioni in materia di mercati |
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Art. 63 - Istituzione di nuovi mercati e fiere1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree. 2. L'istituzione di un mercato e di una fiera è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale. 3. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuo |
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Art. 64 - Aree private da destinare al commercio1. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita a seg |
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Art. 65 - Modifica dei mercati1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di |
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Art. 66 - Trasferimento e sospensione dei mercati1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 63. |
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Art. 67 - Caratteristiche funzionali dei mercati1. Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, consentono all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci. 2. L'ubicazione dei posteggi nei nuovi mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva. 3. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i) del presente testo unico. |
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Art. 68 - Mercati domenicali e festivi1. Lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi è consentito esclusivamente: |
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Art. 69 - Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo1. I comuni possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, cui partecipano: a) operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche; b) operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. |
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Sezione IV - Provvedimenti comunali |
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Art. 70 - Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche1. I comuni adottano, nel SIAD, il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che contiene: a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante; b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso; c) l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni; d) l'individuazione delle aree riservate; e) le modalità e i divieti da osservarsi nell' |
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Art. 71 - Canoni per la concessione del posteggio1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio sono stabiliti dai comuni. 2. Il canone è applicato esclusivamente dai comuni che hanno dotato le aree delle infrastrutture e dei servizi essenziali di base, quali l'asfaltatura o la pavimentazione, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, i servizi e i parcheggi. 3. I limiti del canone di posteggio relativi al metr |
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Art. 72 - Anagrafe delle imprese e rilevazione del commercio su aree pubbliche1. I comuni implementano l'anagrafe delle imprese che esercitano attività su aree pubbliche contenente: a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare del titolo abilitativo; |
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Capo IV - Commercio all'ingrosso |
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Art. 73 - Definizioni1. Ai fini del presento Capo, si intende per: |
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Sezione I - Disposizioni per l'esercizio del commercio all'ingrosso |
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Art. 74 - Titoli abilitativi del commercio all'ingrosso1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di commer |
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Art. 75 - Esercizio del commercio all'ingrosso1. L'esercente del commercio all'ingrosso non può vendere ai clienti prodotti che non sono oggetto della loro attività o che non servono al funzionamento della loro impresa, con l'obbligo di rendere edotta la clientela di tale normativa e di esercitare il necessario controllo. 2. Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo negli stessi locali delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline autorizzatorie per le due tip |
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Art. 76 - Commercio all'ingrosso non alimentare1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento ed il subingresso sono soggetti a comunicazione presentata al SUAP competente, che la trasmette alla Camera di Commercio, ovvero direttamente alla Camera di Commercio. 2. Se l'esercizio ha una superf |
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Art. 77 - Commercio all'ingrosso alimentare1. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari deve essere presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio e SCIA per la notifica sanitaria. Il SUAP trasmette all'Asl la notifica sanitaria ed alla Camera di commercio la comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l |
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Sezione II - Disposizioni in materia di mercati all'ingrosso |
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Art. 78 - Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso1. La Regione Campania adotta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso, che si articola nelle seguenti fasi: |
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Art. 79 - Istituzione e gestione dei mercati1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b) può essere presa: |
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Art. 80 - Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso1. L'istituzione, l'ampliamento e gli ammodernamenti che comportano l'utilizzazione di nuove superfici di mercati all'ingrosso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b) sono sottoposti ad autorizzazione. |
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Art. 81 - Regolamento - tipo1. Le modalità di funzionamento di ciascun mercato sono disciplinate dal regolamento di cui alla deliberazione n. 357 del 1° agosto 1978 (Approvazione regolamento tipo per i mercati all'ingrosso: settori agricolo - alimentari, settore prodotti ittici, settore prodotti delle carni e settore prodotti di largo e generale consumo non alimentari). 2. Il regolamento-tipo stabilisce le norme relative: a) ai requisiti minimi perché un'area attrezzata sia considerata mercato all'ingrosso distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funziona |
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Art. 82 - Modalità di funzionamento dei mercati all'ingrosso1. I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati dagli enti che li hanno istituiti ed approvati dalla Giunta regionale. 2. Le tariffe dei servizi di mercato sono appr |
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Art. 83 - Commissario regionale1. N18 Nei casi di inefficienza o irregolarità del mercato, la Giunta regionale nomina un commissario regionale dell'ente gestore perché rimuova le irregolarità o adotti le mi |
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Art. 84 - Cassa di mercato1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. |
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Art. 85 - Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci e agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita. 2. I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi, se specificatament |
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Art. 86 - Commercializzazione dei prodotti1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti dei settori agricolo- alimentare, ittico, delle |
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Art. 87 - Fondo regionale per i mercati all'ingrosso1. Al fine di potenziare e migliorare il servizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni, nel quadro di attuazione del piano regionale di cui all'articolo 78 è istituito un fondo regionale per la concessione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di contributi per: |
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Capo V - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande |
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Art. 88 - Ambito di applicazione1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle di |
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Art. 89 - Definizioni1. Ai fini del presente capo si intende per: a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con il relativo servizio i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; |
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Art. 90 - Esercizio dell'attività1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande analcoliche ed alcoliche di qualsiasi gradazione. |
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Art. 91 - Abilitazione all'esercizio dell'attività1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie, la cessazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e la riduzione del settore merceologico in zone tutelate e in zone non tutelate, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 e nel rispetto delle normative di prevenzione incendi. N11 2. |
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Art. 92 - Attività soggette alla presentazione di SCIA1. Sono comunque soggette a SCIA le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate: a) negli esercizi all'interno delle aree di servizio delle autostrade, delle strade extraurbane principali così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); |
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Art. 93 - Attività stagionale1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata per un periodo di tempo non inferiore a s |
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Art. 94 - Attività temporanea1. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o di eventi locali straordinari, l'attività temporanea |
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Art. 95 - Somministrazione mediante distributori automatici1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appos |
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Art. 96 - Limitazioni all'esercizio dell'attività1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume è vietata negli esercizi in funzione nell'ambito d |
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Art. 97 - Subingresso1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività, in zone tutelate e in zone non tutelate, è effettuato nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4. |
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Art. 98 - Pubblicità dei prezzi1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione indica in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo. 2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al de |
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Art. 99 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali sono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. |
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Capo VI - Affidamento di reparto |
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Art. 101 - Affidamento di reparto1. Il titolare di un esercizio commerciale o di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzato in più reparti, può af |
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Capo VII - Disposizioni in materia di sagre e feste popolari |
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Art. 102 - Definizioni1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) sagra: la manifestazione temporanea, comunque de |
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Art. 103 - Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente; b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili |
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Art. 104 - Funzioni dei comuni1. Il comune, in osservanza della disciplina regionale di cui alla presente legge e tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale, provvede al riconoscimento delle sagre e delle feste popolari che si svolgono sul proprio territorio attraverso l'assegnazione dell'attestazione "Sagra tipica della Campania" e "Festa popolare della Campania". 2. Il comune disciplina con proprio regolamento lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in p |
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Art. 105 - Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari1. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai comuni, predispone e diffonde, tramite apposito portale regionale pubblicato sul sito internet della Regione, il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, contenente la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni spe |
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Art. 106 - Disposizioni transitorie1. Le sagre e le feste popolari che alla data di entrata in vigore del presente testo unico rispettano tutti i requisiti ivi previsti possono mantenere |
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Capo VIII - Vendita della stampa quotidiana e periodica |
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Art. 107 - Oggetto e finalità1. Il presente Capo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa q |
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Art. 108 - Definizioni1. Ai fini del presente testo unico si intende per: |
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Art. 109 - Esercizio dell'attività1. L'apertura, l'ampliamento e la riduzione di superficie di vendita, il trasferimento di sede, il subingresso e la cessazione di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4. |
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Art. 110 - Punti vendita esclusivi1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 4, del D.Lgs. 170/2001, i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla |
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Art. 111 - Punti vendita non esclusivi1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le tipologie di esercizi commerciali d |
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Art. 112 - Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici1. Non è soggetta ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo: a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni; |
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Art. 113 - Diffusione gratuita della stampa1. L'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a comunicazione al comune nel cui territorio vuole avviare la |
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Capo IX - Distribuzione di carburanti |
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Sezione I - Funzioni e requisiti generali |
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Art. 114 - Oggetto e finalità1. Il presente Capo detta i principi ed i criteri fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di migliora |
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Art. 115 - Definizioni1. Ai fini del presente Capo si intende per: a) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl, metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, gli impianti siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali, marini, gli impianti situati nella rete autostradale, nei raccordi autostradali e nelle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati soltanto per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche; b) carburanti per autotrazione: i seguenti tipi di prodotti: 1) benzine; 2) gasoli; 3) gpl; 4) gas naturale-metano; 5) idrogeno; 6) miscele metano-idrogeno; 7) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa; c) impianto: il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, all'esterno della sede stradale, dotato di propri a |
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Art. 116 - Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività1. Per i requisiti soggettivi relativi all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti si applica l'articolo 7. |
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Art. 117 - Funzioni dei comuni1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dal presente testo unico. In particolare provvedono: |
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Art. 118 - Commissione consultiva regionale carburanti1. È istituita presso la struttura regionale competente la Commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione di carburanti. 2. La Commissione è composta da: a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede; b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato; c) il rappresentante dell'Unione petrolifera o suo delegato; |
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Art. 119 - Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti1. La Commissione prevista nell'articolo 118 è lo strumento istituzionale di confronto sull'evoluzione della rete tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale. La Commissione formula contributi e proposte all'ammini |
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Art. 120 - Osservatorio e sistemi informativi1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete dei carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio che svolge funzioni |
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Art. 121 - Bacini di utenza1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il regolamento di attuazione previsto nell'articolo 154, comma 2 appositi bacini di utenza, sulla base dei seguenti parametri: a) l'eroga |
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Art. 122 - Localizzazione degli impianti1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni del presente testo unico, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A. 2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività previste nell'articolo 141 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone dello strumento urba |
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Art. 123 - Qualificazione e ammodernamento della rete esistente1. Per perseguire la qualificazione e l'ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti. 2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata, se possibile, la realizzazione, fino a venticinque metri quadrati, d |
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Art. 124 - Deroga per gli impianti di pubblica utilità1. È considerato di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e l'impianto più vicino la cui di |
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Sezione II - Impianti stradali |
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Art. 125 - Attività soggette ad autorizzazione1. Sono soggetti ad autorizzazione complessiva del permesso a costruire: a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti; b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato; c) la ristrutturazione totale dell'impianto; d) l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati; |
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Art. 126 - Attività soggette a comunicazione1. Ogni modifica degli impianti di distribuzione dei carburanti diversa da quelle previste dall'articolo 125 è soggetta alla comunicazione al comune t |
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Art. 127 - Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al SUAP d |
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Art. 128 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione1. La sospensione dell'attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione o su provvedimento motivato del comune. 2. La sospensione su richiesta è concessa dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e compr |
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Art. 129 - Uso del biometano e del metano liquido1. Per favorire e promuovere la produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, così come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 201 |
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Sezione III - Impianti autostradali |
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Art. 130 - Nuove concessioni1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione ed è subordinata: a) al rispetto delle norme previste dal presente testo unico; |
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Art. 131 - Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati1. L'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispett |
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Art. 132 - Modifiche degli impianti1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane comp |
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Art. 133 - Trasferimento della titolarità della concessione1. La domanda per ottenere il trasferimento della titolarità della concessione è presentata alla Regione, è sottoscritta dal cedente e dal soggetto |
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Art. 134 - Rinnovo della concessione1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento |
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Art. 135 - Decadenza dalla concessione1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché di inseriment |
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Sezione IV - Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili |
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Art. 136 - Impianti ad uso privato |
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Art. 138 - Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o di altri utenti che hanno la necessità di ri |
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Art. 139 - Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili è rilasciata dal comune ne |
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Sezione V - Disposizioni comuni |
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Art. 140 - Collaudo degli impianti1. Il collaudo dei nuovi impianti soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi del presente testo unico, nonché delle modifiche previste nell'articolo 125, comma 6, e nell'articolo 131, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al comune competente per territorio. 2. Il collaudo è effettuato da una apposita Commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da: a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti; b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio; |
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Art. 141 - Attività complementari e servizi integrativi1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito: a) l'esercizio |
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Art. 142 - Orario degli impianti di distribuzione carburanti1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel regolamento di attuazione. 2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, non possono essere posti specifici |
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Art. 143 - Promozione delle pari opportunità nell'accesso ai servizi1. La Giunta regionale promuove la conclusione di un protocollo di intesa tra le associazioni dei distributori di carburanti e le associazioni operanti |
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Capo X - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 144 - Vigilanza e sanzioni relative al divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla |
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Art. 145 - Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento. 2. L'apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali o il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, qualora rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 |
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Art. 146 - Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento. 2. La mancata presentazione della SCIA prevista per l'esercizio delle forme speciali di vendita, l'omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stes |
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Art. 147 - Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento. 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce. |
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Art. 148 - Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo. 2. L'apertura di attività commerciali all'ingrosso in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza |
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Art. 149 - Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981. 2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo oppure quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia stato dichiarato sospeso o decaduto, oppure in assenza dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. 3. Per ogni altra violazione alle di |
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Art. 150 - Vigilanza e sanzioni in materia di sagre e feste popolari1. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui al presente testo unico. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo la legislazione vigente in ma |
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Art. 151 - Vigilanza e sanzioni amministrative sulla diffusione della stampa1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica e provvedono all'ac |
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Art. 152 - Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti1. La vigilanza sull'applicazione delle norme in merito agli impianti di distribuzione di carburanti è esercitata dai funzionari dell'ufficio regionale competente, secondo le competenze attribuite dalle vigenti normative. N11 2. La violazione delle norme previste al Capo IX che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi del presente articolo, è accertata dai soggetti previsti nel comma 1. |
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Art. 152-bis - Vigilanza e sanzioni in materia fieristica1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui all'articolo 16-bis della presente legge e di cui al relativo regolamento di attuazione, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione d |
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TITOLO III - Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni |
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Art. 153 - Comunicazioni alla Regione1. Per consentire il monitoraggio dei dati sulle imprese che esercitano le attività commerciali e la consistenza e le caratteristiche strutturali e fu |
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Art. 154 - Regolamento d'attuazione1. La Regione, entra centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, adotta uno o più regolamenti di attuazione del presente testo unico nel rispetto dei seguenti motivi imperativi d'interesse generale: la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e la |
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Art. 155 - Potere sostitutivo1. Per assicurare gli adempimenti previsti dal presente testo unico, in caso di inerzia dei comuni, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente u |
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Art. 156 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente testo unico, pari a complessivi euro 500.000,00, si provvede, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con le s |
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Art. 157 - Disposizioni finali e transitorie1. Le disposizioni del presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione pr |
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Art. 158 - Disposizioni transitorie in materia di grandi strutture di vendita1. Fino all'adozione da parte delle Giunta Regionale delle misure di sostenibilità legate all'insediamento delle grandi strutture di vendita di cui al |
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Art. 159 - Modifiche e abrogazioni1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è aggiunto il seguente: "Art. 16-bis (Vendita di prodotti alimentari di propria produzione) 1. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie." 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) legge regionale 1 aprile 1975, n. 13 (Disciplina dei mercati all'ingrosso); b) legge regionale 5 giugno 1975, n. 45 (L.R. 1° aprile 1975, n. 13: "Disciplina dei mercati all'ingrosso" - rettifica del secondo comma de |
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Art. 160 - Entrata in vigore1. Il presente testo unico entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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Allegato A - Regimi amministrativi delle attività commerciali |
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Allegato B - Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per gli esercizi commerciali in sede fissa
B1. Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti: 1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente; 2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali; 3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area; 4. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale (*); 5. Progetto edilizio, compr |
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Allegato C - Dotazione delle aree destinate a parcheggio per gli esercizi commerciali in sede fissaa) La dotazione minima di aree destinate a parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e dei mercati su area privata è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:
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Allegato D - Dotazione delle aree ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merciLa dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.
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