FAST FIND : FL5727

Flash news del
27/04/2020

Requisito di regolarità fiscale e accertamento del debito tributario

Secondo il Consiglio di Stato l’avviso di accertamento fiscale non impugnato determina l’esclusione dalla gara anche senza iscrizione a ruolo del debito tributario.

I partecipanti alla procedura di selezione per contratti pubblici sono esclusi della stessa se hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4, D. Leg.vo 50/2016). La regolarità fiscale - come quella contributiva - deve in particolare sussistere al momento della domanda di partecipazione e mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara fino al momento dell’aggiudicazione.

Ratio della disciplina è la tutela della Pubblica Amministrazione in ordine alla credibilità e affidabilità delle imprese che potrebbero divenire contraenti con la stessa e l’esigenza di evitare che l’insorgere di procedure di riscossione di carattere tributario o contributivo incidano sulle condizioni di solvibilità e solidità finanziaria delle imprese concorrenti relativamente ai servizi da rendersi all’Amministrazione.

Condizioni per la ricorrenza di tale causa di esclusione sono:

- la gravità della infrazione: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore ad Euro 5.000 (art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, commi 1 e 2-bis, e art. 1, comma 986, L. n. 205 del 27/12/2017);

- la definitività dell’accertamento.

A questo ultimo riguardo il Consiglio di Stato, con la sentenza 14/04/2020, n. 2397, ha precisato che la circostanza che ad un avviso di accertamento fiscale non impugnato non sia seguita una cartella di pagamento (e, prima ancora, che non vi sia stata iscrizione a ruolo delle somme dovute) non è d'impedimento a ritenere la violazione “definitivamente accertata”. Infatti la cartella di pagamento è il primo atto della fase di riscossione e può essere sì contestata ma solo per vizi formali, senza che possa invece più discutersi dell'esistenza del debito tributario. Pertanto sotto il profilo sostanziale l’avviso di accertamento non impugnato determina la definitività dell’accertamento del debito fiscale e, di conseguenza, l’esclusione dalla procedura di selezione del concorrente che si trovi in questa situazione.

Inoltre l’esclusione non può essere evitata con la regolarizzazione in corso di procedura della posizione fiscale, dal momento che - come sopra evidenziato - i requisiti di partecipazione vanno posseduti dai partecipanti alla procedura di selezione durante tutta gara.

Dalla redazione