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27/04/2020

Marche e misure nazionali per COVID-19: chiarimenti e disposizioni attuative regionali

Relativamente alle previsioni del D.P.C.M. 10/04/2020, il D.P.G.R. Marche n. 99 del 2020 ha approvato gli indirizzi, i chiarimenti e le disposizioni attuative nel territorio regionale.

Il D.P.G.R. Marche 16/04/2020, n. 99 è stato pubblicato sul BURM 16/04/2020, n. 33 e - con riferimento al D.P.C.M. 10/04/2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale) - stabilisce che sul territorio regionale sono consentite, previa comunicazione al Prefetto, le seguenti attività:
a) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere;
b) le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all'art. 2 comma 12, del D.P.C.M. 10/04/2020 quali:
- attività di edilizia libera, di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001;
- opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001;
c) le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio;
d) le attività dei cantieri di realizzazione di opere pubbliche relative al rischio idrogeologico, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall'azione del mare.
Per quanto riguarda la cura del paesaggio sono altresì consentite le attività di manutenzione del verde pubblico e privato, la cura e la manutenzione di parchi e giardini, la manutenzione di campi sportivi e campi da gioco, il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) e altre attività per le quali si rimanda alla lettura del decreto, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
 

Dalla redazione