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21/04/2020

Inammissibilità della fiscalizzazione dell’illecito in zona paesaggistica

La "fiscalizzazione" dell'abuso edilizio non è applicabile alle opere realizzate in zona paesaggisticamente vincolata, perché queste non possono mai essere ritenute "in parziale difformità".

FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO
In tema di reati edilizi, l'art. 34, comma 2, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 prevede la possibilità di sostituire la rimozione della porzione abusiva dell'immobile con una sanzione pecuniaria nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la restante parte (c.d. fiscalizzazione dell’illecito edilizio).

CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 15/01/2020, n. 1443, ha fornito interessanti chiarimenti su tale istituto nel caso in cui l'abuso ricada in zona paesaggisticamente vincolata, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia secondo i quali:
- la disciplina prevista dal suddetto art. 34, comma 2, del D.P.R. 380/2001 trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate (v. C. Cass. pen. 21/06/2018, n. 28747);
- in presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma 3, D.P.R. 380/2001, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali (v. C. Cass. pen. 15/01/2014, n. 1486).

In altri termini:
- la “parziale difformità” costituisce il presupposto della fiscalizzazione dell’illecito edilizio;
- le opere irregolari realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico sono da ritenere sempre o “in totale difformità” o “variazioni essenziali”.

PRINCIPIO DI DIRITTO
Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale la c.d. procedura di "fiscalizzazione" dell'abuso di cui all'art. 34, comma 2, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 non è applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono mai essere ritenute "in parziale difformità", atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato.

Dalla redazione