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20/04/2020

Emilia Romagna: indicazioni operative relative ai termini delle autorizzazioni ambientali

Con la Delib. G.R. Emilia Romagna 211/2020, in considerazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state approvate disposizioni per la gestione del differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA.

La Delib. G.R. Emilia Romagna 16/03/2020, n. 211 è stata pubblicata sul BURER 15/04/2020, n. 116 e approva le indicazioni operative per fare fronte all’impossibilità, da parte dei titolari delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per fare fronte all’emergenza COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive. In particolare, viene stabilito che:
- le frequenze assegnate ai controlli non sono da considerare tassative;
- nel caso di impossibilità ad effettuare gli autocontrolli previsti, l’azienda dovrà darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), e gli autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine delle misure restrittive, o in data precedente se possibile, in modo tale che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione;
- qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche e sia impossibile rispettarle, il gestore deve darne comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria.

Il provvedimento fissa, inoltre, i termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi, per la realizzazione degli adempimenti:
- 60 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli);
- 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
- 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani (PUA).
 

Dalla redazione