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14/04/2020

Buoni spesa e acquisto generi di prima necessità: chiarimenti ANAC per i Comuni

Per la distribuzione di buoni spesa o generi alimentari, niente obblighi di tracciabilità né comunicazioni all’ANAC se il Comune fa da solo. CIG semplificato e niente comunicazioni all’ANAC se invece si avvale di enti del Terzo Settore. Comunicato del Presidente ANAC e Delibera 313 del 9 aprile 2020.

L’Ordinanza della Protezione Civile 29/03/2020 n. 658 (pubblicata sulla G.U. 30/03/2020, n. 85 - vedi Coronavirus (Covid-19) - Tutti i provvedimenti), stanzia 400 milioni di euro destinati a misure urgenti di solidarietà alimentare, ripartite ai Comuni in base agli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza, tenendo conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.

L’Ordinanza prevede altresì che le somme a disposizione di ciascun Comune possono essere utilizzate per l’acquisizione, in deroga Codice dei contratti pubblici:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
L’ordinanza prevede anche che i Comuni possano avvalersi di enti del c.d. “Terzo Settore”, per l’individuazione dei fabbisogni alimentari e per la distribuzione dei beni.

Con due distinti documenti (Comunicato del Presidente 09/04/2020, Delibera 313 del 09/04/2020, entrambi i documenti sono disponibili in allegato), l’ANAC ha chiarito quanto segue.

1) Le erogazioni in questione non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità (si considerano erogazioni dirette a soggetti in difficoltà economica, assimilabili ai Voucher sociali).

2) Se invece il Comune si avvale di enti no-profit, ed in questo ambito si configuri una remunerazione che vada oltre il mero rimborso delle spese, occorrerà acquisire un CIG semplificato ai fini della tracciabilità, rimanendo il Comune esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità (in questo caso si configura un appalto di servizi che, pur potendo svolgersi in deroga al Codice, è soggetto ad obbligo di tracciabilità, Comunicato del Presidente 09/04/2020, disponibile in allegato).

Vedi anche Codice identificativo gara (CIG).

Dalla redazione