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14/04/2020

Marchi storici di interesse nazionale: avvio dell'iscrizione al registro speciale

Il Decreto del MISE, pubblicato nella G.U. del 07/04/2020, n. 92, stabilisce le modalità applicative per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. Le istanze di iscrizione possono essere presentate a partire dal 16/04/2020.

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27/02/2020, pubblicato nella G.U. del 07/04/2020, n. 92, stabilisce le modalità applicative per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, la cui istanza può essere presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) esclusivamente in via telematica

Il Decreto fornisce inoltre indicazioni in merito alla documentazione da allegare all'istanza (sia per i marchi registrati che per i marchi non registrati), alla procedura per l'esame delle istanze, alla rinuncia all'iscrizione ed alla pubblicità del registro speciale.

Le istanze di iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale possono essere presentate a decorrere dal 16/04/2020.  

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Si ricorda che l'art. 31 del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), inserendo l’art. 11-ter del D. Leg.vo 30/2005 (Codice della proprietà industriale), ha introdotto la nozione di “marchio storico o di interesse nazionale” che si riferisce ai marchi d'impresa:
- registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni
- utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

I titolari o licenziatari esclusivi di tali marchi possono iscriverli nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito con l'art. 185-bis, del D. Leg.vo 30/2005 presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

Successivamente, il D. Min. Sviluppo Econ. 10/01/2020, pubblicato nella G.U. del 24/02/2020, n. 46, ha disciplinato:
- l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis, del D. Leg.vo 10/02/2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
- e i criteri per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale", di cui all’art. 11-ter , comma 2, del D. Leg.vo 10/02/2005, n. 30, il cui esemplare è raffigurato nell'Allegato A al Decreto.

L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici ha durata illimitata e non è soggetta a rinnovo. Con l’iscrizione al registro speciale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo "Marchio storico di interesse nazionale", il quale può essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale (senza alterarne la rappresentazione). 

Inoltre, l'art. 185-ter del D. Leg.vo 30/2005 (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d’impresa), ha istituito il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale presso il (MISE), la cui risorse possono essere utilizzate per interventi da attuarsi nel caso in cui un’impresa titolare o licenziataria di un marchio storico iscritto nel Registro speciale (o comunque in possesso dei requisiti per l'iscrizione) intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.
In tal caso, l’impresa deve darne notizia al MISE senza ritardo, fornendo specifiche informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, con particolare riferimento:
- ai motivi economici, finanziari o tecnici;
- alle azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali;
- alle azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
- alle opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
La violazione di tale obbligo informativo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 a 50.000 euro.
A seguito dell'informativa, il MISE avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui sopra.

Si veda anche Marchi storici: il Decreto Crescita modifica il Codice della proprietà industriale

 

Dalla redazione