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L.G. Min. Interno 19/04/2011

Linee guida per i controlli antimafia, di cui all’art. 3-quinques del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, concernente «Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’Expo 2015».
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[Premessa]



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Premesse.


Il presente documento di indirizzo è volto a disciplinare le procedure di controllo antimafia sui contratti relativi alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. R In particolare, a mente del comma 4 del citato art. 3-quinquies, i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono effettuati con l'osservanza delle linee-guida indicate da questo Comitato, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.R

L'ambito di operatività della norma, come precisato dal Commissario delegato del Governo per il cennato evento, va ricondotto agli interventi individuati nei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e 1° marzo 2010, che ha recepito l'accordo intervenuto nell'ambito del Tavolo Lombardia del 25 novembre, come individuati. Tali opere, classificate in essenziali, connesse e necessarie, sono individuate negli allegati 1 e 2 del cennato decreto del Pr

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L'attività di monitoraggio.

1. Il metodo di lavoro e i soggetti della rete. - In via preliminare si conferma il ruolo centrale che la Prefettura di Milano riveste nell'attività di monitoraggio sul sistema degli interventi per la realizzazione dell'EXPO 2015.

Nello svolgimento di tale attività ed in ragione della particolare delicatezza e complessità delle iniziative che verranno avviate in vista del citato evento, la legge stessa ha individuato una specifica strumentazione a supporto del Prefetto, peraltro già attivata:

a) la sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui al comma 3 dell'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135/2009, costituita con decreto interministeriale del 23 dicembre 2009;

b) il gruppo interforze per l'EXPO 2015 (GICEX), organismo info-investigativo costituito, a livello centrale, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, sempre ai sensi del predetto art. 3-quinquies.

Accanto a tale strumentazione, va peraltro evidenziata l'esigenza che l'attività del Prefetto e dei citati organismi possa avvalersi dell'apporto indispensabile di tutti i soggetti istituzionali e no a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'evento, secondo una logica di rete che ha ispirato in questi anni l'attività del Comitato stesso, e che è opportuno venga replicata anche in questa circostanza.

In tale prospettiva, pertanto, il Prefetto di Milano si farà carico di individuare le migliori e più efficaci forme di partecipazione e coinvolgimento di tutte le componenti del sistema al fine di conseguire livelli incrementali di sicurezza.

Tali forme di collaborazione saranno in particolare rivolte alla definizione congiunta di strumenti operativi volti a rafforzare i presidi a tutela della legalità e della trasparenza, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi per la messa a punto di bandi di gara tipo e di capitolati di appalto per lavori, servizi e forniture concernenti l'evento in questione.

In analogia a quanto già indicato nelle seconde linee-guida emanate per i controlli antimafia in Abruzzo, potrebbe inoltre essere opportuno, al fine di inquadrare tali iniziative in una cornice di riferimento chiara ed omogenea, sottoscrivere in via preliminare uno o più protocolli d'intesa che definiscano un percorso comune e condiviso tra tutti i soggetti istituzionali, imprenditoriali e rappresentativi delle categorie dei lavoratori, in cui siano puntualizzate le misure da adottare in funzione di prevenzione antimafia.

I contenuti di tali strumenti dovranno in ogni caso conformarsi ai principi di seguito precisati che costituiscono regolamentazione speciale da osservare, anche in deroga alle ordinarie disposizioni di legge, ai sensi del richiamato art. 3-quinquies del decreto-legge sopracitato.

A tali principi dovranno altresì essere adeguati, in relazione alla parte di residua applicazione, i protocolli già stipulati, concernenti la messa in sicurezza di opere rientranti nell'ambito di applicazione delle presenti linee-guida, ed in relazione ai quali le parti contraenti avranno cura di verificarne la coerenza con il sistema dei controlli antimafia nelle stesse delineato.

2. Indirizzi per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici. - Analogamente a quanto disposto con le linee-guida per l'Abruzzo e in coerenza con le indicazioni impartite dal Ministro con le direttive di giugno 2005 e giugno 2010, le misure organizzative ed i controlli a fini antimafia concernenti le attività per la realizzazione dell'evento EXPO 2015 dovranno tener conto delle seguenti linee di indirizzo.

2.1. In primo luogo dovrà essere prevista la realizzazione di una Anagrafe degli esecutori accessibile alla Direzione investigativa antimafia e al GICEX, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonché ogni altro soggetto della «filiera delle imprese» così come definita dall'art. 6 della legge n. 217 del 2010. A questo fine, il Comitato ritiene che l'allocazione più congeniale dell'infrastruttura informatica di cui trattasi sia da ravvisarsi presso la stessa EXPO S.p.a, quale società incaricata della realizzazione degli interventi. Tale Anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali:

a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;

b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto;

c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;

d) annotazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;

e) indicazione del conto dedicato.

Il soggetto aggiudicatore si avvale, per la formazione e l'inserimento dei dati necessari alla popolazione dell'Anagrafe, della collaborazione degli stessi soggetti esecutori con i quali potranno essere prese intese per la definizione delle specifiche modalità collaborative. Tale collaborazione, in quanto rivolta a soddisfare specifiche esigenze informative di tipo sistemico connesse a finalità antimafia, non determina l'insorgenza di alcun onere a carico del soggetto aggiudicatore, nel senso che non comporta alcuna variazione del prezzo, importo o valore del contratto, subcontratto o subappalto, né legittima alcuna richiesta in tal senso.

A questo proposito, infatti, occorre ricordare che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, R stabilisce che le imprese, individuali e collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

All'osservanza di tale obbligo, per la violazione del quale la legge prevede la sanzione dell'arresto, sono tenute le imprese partecipanti a procedure di evidenza pubblica con l'invio alla stazione appaltante del modello GAP; in tal senso dunque la collaborazione di cui si è detto viene a rappresentare una particolare modalità di declinazione di tale obbligo, non costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa.

Le informazioni presenti nell'Anagrafe degli esecutori sono utilizzabili dalla Direzione investigativa antimafia ai fini dell'attività istituzionale di monitoraggio degli appalti pubblici volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Un report delle risultanze d'Anagrafe, corredato da eventuali osservazioni circa gli esiti delle attività di analisi e di interpolazione dei dati che possano essere considerate d'interesse per l'orientamento dei compiti di indirizzo del Comitato, sono messe a disposizione, a cura del GICEX, della citata sezione specializzata costituita presso la Prefettura di Milano e da quest'ultima inviate, con proprio rapporto, al Comitato.

2.2. Estensione a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese», nei termini indicati dall'art. 6 della legge n. 217/2010, R dell'obbligo di assoggettarsi al regime delle informazioni prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 R e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.

Tali informazioni costituiscono l'unica ed esclusiva forma di accertamento antimafia per le fattispecie contrattuali, sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le prestazioni d'opera, le forniture e i servizi, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Nell'ambito dei protocolli d'intesa con i quali verranno ad essere esplicitate, in concreto, le precise modalità di verifica, si potranno prevedere limitate forme di esenzione per le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento, i cui limiti di importo potranno essere ragguagliati alla misura prevista da corrispondenti previsioni protocollari già vigenti (secondo cui sono in regime di esenzione le spese effettuate da ciascun singolo operatore che non superino nel trimestre l'importo complessivo di 50 mila euro).

L'accertamento di cause ostative ad effetto interdittivo tipico (art. 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998), determina l'impossibilità di stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto, nonché, in caso di accertamento successivo alla stipula o all'autorizzazione, la perdita del contratto, del subcontratto o subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o alla revoca dell'autorizzazione.

Accede alla sanzione della perdita del contratto l'applicazione di una penale pecuniaria, stabilita nella misura fissa del 5% dell'importo o del valore del contratto, subcontratto o subappalto.

Tale sanzione risponde ad un duplice ordine di ragioni: da un lato, si ritiene che possa assolvere ad un'efficace azione dissuasiva, dispiegando, cioè, una funzione di deterrenza, generalmente appartenente ad ogni misura che aggredisca o minacci di aggredire l'a

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