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L. R. Abruzzo 06/04/2020, n. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Art. 1 - (Obiettivi e finalità)

1. A seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), la Regione, nel rispetto dell’ordinamento europeo e della legislazione statale, con la presente legge, prevede misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria “Covid-19” e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla Regione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono rivolte a favore:

a) delle imprese operanti sul territorio della Region

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Art. 2 - (Disposizioni urgenti)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:

a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture è effettuato in un’unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l’applicazione di sanzioni e interessi;

b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;

c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER;

d) l’erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorità per l’assegnazione del contributo, requisiti, modalità e relativi controlli stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. Il contributo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;

e) la riprogrammazione per le finalità di cui al comma 2 dell’articol

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Art. 3 - (Disposizioni per gli Enti locali)

1. Al fine di sostenere lo sforzo compiuto dai comuni abruzzesi nella fase emergenziale e ad assicurare agli stessi strumenti finanziari, infrastrutturali e tecnologici per garantire la continuità dei servizi a favore delle fasce più fragili ed esposte della popolazione e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, sono adottati i seguenti interventi:

a) i fondi destinati ai comuni con la l.r. 3/2020 sono liquidati ai beneficiari con urgenza ed in anticipazione compatibilmente con la disponibilità finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalità per dare attuazione alla disposizione, da trasmett

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Art. 4 - (Misure per il rilancio dell’economia regionale)

1. Al fine di rilanciare l’economia regionale, la Regione impiega tutte le risorse disponibili derivanti dall’applicazione dell’articolo 111 del d.l. 18/2020, pari ad euro 6.000.000,00, sostenendo le spese di investimento di:

a) micro e piccole imprese;

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Art. 5 - (Disposizioni varie)

1. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)) è differito al 31 ottobre 2020.

2. Tutti i termini perentori in corso, stabiliti nell’avviso pubblico della Regione Abruzzo per il Fondo nazionale Politiche giovanili, annualità 2019, sono differiti al 30 giugno 2020.

3. Sono prorogati di 60 giorni e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza i termini degli adempimenti derivanti da leggi regionali, registri regionali, bandi e avvisi regionali rivolti agli enti locali, all’ECAD, agli enti pubblici e del Terzo Settore che operano nel campo delle politiche sociali nel territorio della Regione. Entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale, su indicazione dei Dipartimenti competenti, approva l’elenco degli adempimenti prorogati. La Giunta regionale, con proprio atto, può sospendere l’emanazione di avvisi rivolti agli enti di cui al presente comma che non rivestano carattere di urgenza o derivanti da obblighi previsti da normative nazionali.

4. Al fine di agevolare la continuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell’emergenza sanitaria di cui all’articolo 1, la Regione recepisce le “Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e-learnig nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome” approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019. La Giunta regionale e il Dipartimento competente adottano i provvedimenti necessari per consentire agli Organismi di Formazione accreditati, nel rispetto delle predette Linee Guida, di attivare la Formazione a Distanza (FAD), anche attraverso piattaforme “webinar” per la formazione sincrona, ovvero di far proseguire anche con modalità digitali e/o aule virtuali le attività formative teoriche. La FAD e le piattaforme “webinar” sono utilizzate, nel rispetto delle predette Linee Guida, per tutti i bandi della formazione professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivi, nonché per le attività formative finanziate per l’apprendistato o dai Fondi Interprofessionali. Anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali connesso allo stato di emergenza, gli Organismi accreditati alla formazione professionale realizzano le attività didattiche già autorizzate prima del 10 marzo 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, in modalità e-learning. I termini perentori in corso, posti a carico degli Organismi di Formazione

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Art. 6 - (Disposizioni di semplificazione normativa e procedimentale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e con lo scopo di contribuire a efficaci azioni di contrasto agli effetti negativi prodotti dalle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il presente articolo detta disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e procedimentale di competenza regionale, ad esclusione delle disposizioni e procedure riguardanti l’attuazione del Piano di rientro sanitario. N5

2. Ai fini di cui la comma 1, entro il 30 settembre 2020, la Regione provvede alla ricognizione straordinaria di tutte le disposizioni regionali per le quali è necessaria l’abrogazione espressa nel rispetto dei seguenti principi:

a) identificazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) identificazione delle d

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Art. 7 - (Misure per favorire la pace legale con le imprese)

N16

1. Al fine di sostenere la ripresa dell’economia e consentire alle imprese di superare la crisi derivante dall’emergenza sanitaria in atto, la Regione favorisce il componimento bonario dei giudizi pendenti con le imprese, sia in materia civile che amministrativa. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contenziosi in materia sanitaria o che coinvolgono gli enti del Servizio Sanitario Regionale.

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Art. 8 - (Comitato tecnico-scientifico)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Consiglio regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico (di seguito Comitato).

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da dieci esperti designati dai Gruppi consiliari, di cui tre designati dai Gruppi di minoranza, con comprovata formazione e professionalità, in materia economica, fiscale e giuridica, anche di provenienza accademica, nonché con conoscenza del tessuto produttivo regionale.

3. Il Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui al comma 2.

4. Con deliberazion

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Art. 9 - (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e zootecnia)

1. Alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materie di Usi civici e gestione delle terre civiche-Esercizio delle funzioni amministrative) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 6 è abrogato;

b) al comma 3 dell’articolo 16, dopo le parole “boschive e pascolive” sono inserite le seguenti “ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e che tenga conto della qualità e del benessere degli animali”;

c) N28 dopo il comma 3 dell’articolo 16 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all’articolo 15 adottano i seguenti criteri per l’assegnazione dell’uso civico di pascolo:

a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all’articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un’azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi;

b) nel caso in cui l’azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l’intera consistenza zootecnica;

c) per i soggetti di cui alla lettera a) può essere assicurata, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo comune, una

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Art. 10 - (Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione e degli Enti affidatari di interventi a regia regionale)

1. Al fine di fronteggiare lo stato di difficoltà in cui versa l’economia regionale a seguito dell’emergenza sanitaria di cui al comma 1 dell’articolo 1, la Regione adotta misure volte ad accelerare i pagamenti dei debiti della Regione verso i propri fornitori nonché di quelli afferenti alla gestione di programmi di interventi gestiti direttamente dalla Regione o affidati ad altri Enti in convenzione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al settore sanitario e l’attuazione delle stesse non può in alcun modo compromettere o intaccare le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale. N15

2. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo rotativo, valido fino al 31 dicembre 2021 e per un importo di euro 20 milioni per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità, finalizzati:

a) al pagamento di imprese appaltatrici direttamente contrattualizzate con la Regione;

b) al pagamento da parte di enti ed organismi strumentali della Regione e di altri enti pubblici che siano soggetti attuatori per la realizzazione di programmi di investimento della Regione a seguito di apposita convenzione.

3. In caso di mancata disponibilità di cassa necessaria allo scopo di cui al comma 2, la Giunta è autorizzata alla stipula di una convenzione con un’articolazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all’utilizzo di strumenti di anticipazioni di liquidità, anche a mezz

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Art. 11 - (Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato)

1. Le disposizioni che prevedono misure di sostegno a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) sono adottate nel rispetto della normativa europea in materia di a

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Art. 12 - (Emergenza Coronavirus)

1. Le entrate derivanti dalle donazioni effettuate in favore della Regione Abruzzo sul codice IBAN IT 48 V 05387 12917 000000040300 o su altro conto corrente appositamente dedicato, quali erogazioni liberali per l’emergenza Coronavirus, sono destinate agli interventi posti in essere dalla Protezione civile per l’emergenza sanitaria.

2. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di euro 1.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 35052.1, denominato: “Raccolta fondi per interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Abruzzo” allocato al Titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria 99.

3. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l’iscrizione dello stanziamento vincolato di euro 1.000.000,00 suddiviso su due capitoli di nuova istituzione ed iscrizione nei termini che seguono:

a) 151315.1 denominato “Fondi per la Protezione civile per fronteggiare l’emergenza sanitaria correlata al Coronavirus in Abruzzo - Spesa corrente” allocato al Titolo 1 - Missione 11 - Programma 01, per euro 200.000,00;

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Art. 13 - (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 della presente legge trovano copertura nei termi

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Art. 14 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

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