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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: chiesto l'esonero dei contributi per stazioni appaltanti e operatori economici
L’art. 1, comma 67, della L. 23/12/2005, n. 266 prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (di cui all’art. 1, comma 65, della L. 266/2005) determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
Con la Delibera ANAC del 01/04/2020, n. 289, a causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito indicati:
- le stazioni appaltanti di cui alla lett. o), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- gli operatori economici, di cui alla lett. p), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.