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02/04/2020

La traslazione del fabbricato rispetto al progetto assentito costituisce variazione essenziale

Secondo il Consiglio di Stato la significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali (nel caso di specie del 20%) costituisce variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria.

Il Consiglio di Stato - sentenza 07/01/2020, n. 104 - ha ritenuto che rientra nel concetto di "modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza", e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, D.P.R. 380/2001 (comma 1, lett. c), non solo lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli.

Al riguardo i giudici hanno richiamato l’orientamento secondo il quale, ai sensi dell’art. 32, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (comma 1, lett. c), costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell’edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area, mentre sono ininfluenti rispetto all’obbligo di acquisizione da parte dell’interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire, e l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze.

In sostanza, secondo la sentenza in discorso, la traslazione della costruzione costituisce comunque uno spostamento del fabbricato su un’area diversa da quella originariamente prevista e quindi integra gli estremi della variazione essenziale/difformità totale dal titolo edilizio assoggettabile a sanzione demolitoria.

Nel caso di specie il Collegio ha di conseguenza confermato la legittimità dell’ordine di demolizione intimato ai sensi dell’art. 31 del D. P.R. 380/2001 di un manufatto traslato del 20% rispetto al progetto assentito (essendo stata rilevata la sovrapposizione della sagoma dell’edificio in progetto e di quello realizzato solo dell’80%) e comportante la violazione delle regole sulle distanze dai confini.
È stata inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 34, D.P.R. 380/2001 che prevede la sanzione amministrativa in luogo della demolizione quando quest’ultima non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Tale articolo infatti si riferisce agli interventi o opere realizzati “in parziale difformità” dal permesso di costruire e non trova applicazione nel caso di variazioni essenziali.

Dalla redazione