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13/04/2020

Bonus 600 Euro per autonomi e professionisti, a chi spetta e come fare

Mini guida pratica al bonus per autonomi (iscritti a gestione separata INPS, gestioni speciali, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo) e professionisti "ordinistici" (iscritti all'Ordine o Collegio e alla Cassa di previdenza).

Gli artt. 27-31 del D.L. 18/2020, e l’art. 38 del D.L. 18/2020 medesimo, riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi un’indennità di sostegno per il mese di marzo 2020 pari a 600 Euro.

A sua volta, l’art. 44 del D.L. 18/2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a erogare sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi - ivi compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.). In attuazione di detto articolo, è stato emanato il D. Min. Lavoro 28/03/2020 (allegato), che detta criteri e modalità attuative concernenti i lavoratori autonomi iscritti alle casse.

INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI “NON ORDINISTICI”
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.
Le indennità in questione:
- sono esenti da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non sono cumulabili tra di loro e con quella destinata ai professionisti “ordinistici” (vedi oltre);;
- non possono essere percepite da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori” (salva la possibilità di ulteriori stanziamenti).
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27 del D.L. 18/2020)

Lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27 del D.L. 18/2020)

- Non essere titolari di pensione
- Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. Cassa di previdenza professionale)

Limite di spesa complessivo 203,4 milioni

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali - art. 28 del D.L. 18/2020)

 - Non essere titolari di pensione
- Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. Cassa di previdenza professionale), ad eccezione della Gestione separata INPS

Limite di spesa complessivo 2,16 miliardi

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 del D.L. 18/2020)

- Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 (data di entrata in vigore della presente disposizione
- Non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente

Limite di spesa complessivo 103,8 milioni

Operai agricoli a tempo determinato (art. 30 del D.L. 18/2020)

- Non essere titolari di pensione
- Aver effettuato, nel 2019, almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo

Limite di spesa complessivo 396 milioni

Lavoratori dello spettacolo (art. 38 del D.L. 18/2020)

- Avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 Euro
- Non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente

Limite di spesa complessivo 48,6 milioni

 

Come ottenere l’indennità di 600 euro
Per tutte le indennità in oggetto, occorre presentare domanda online all’INPS.
Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo (allegato), l’INPS ha chiarito che l’accesso alla domanda online può essere effettuato tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o PIN.
Per il rilascio del PIN occorre andare sul sito dell’INPS, alla sezione “Richiesta PIN”, o chiamare il Contact Center, al n. 803164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile).
Il PIN da utilizzare per la domanda verrà poi inviato tramite SMS o email.

INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI “ORDINISTICI” ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATIZZATE
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.
L’indennità in questione:
- è esente da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non è cumulabile con quella destinata ai professionisti “non ordinistici” (vedi ante);
- può essere richiesta ad un solo ente previdenziale (l'art. 34 del D.L. 23/2020 ha in ogni caso chiarito che il bonus spetta solo ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Cassa di riferimento);
- non può essere percepita da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza;
- non può essere percepita da soggetti già titolari di trattamento pensionistico;
- ai sensi dell'art. 34 del D.L. 23/2020, spetta solo ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Cassa di riferimento.

Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori”.

SOGGETTI BENEFICIARI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.)

- Aver percepito nel 2018 un reddito (esclusi eventuali canoni di locazione) non superiore a 35.000 Euro
- Aver subito una limitazione all’attività a causa dei provvedimenti restrittivi dovuti all’emergenza sanitaria (c.d. “lockdown”). È da presumere che tale condizione debba essere autocertificata.
oppure
- Aver percepito nel 2018 un reddito (esclusi eventuali canoni di locazione) compreso tra 35.000 e 50.000 Euro
- Aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23/03/2020 e il 31/03/2020 o aver subito una comprovata (autocertificazione) riduzione del reddito di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019. A tal fine si ha riguardo al principio di cassa, e quindi alla differenza tra quanto effettivamente incassato e quanto speso nel trimestre.

Limite di spesa complessivo 200 milioni

 

Come ottenere l’indennità di 600 euro
La domanda va presentata all’ente previdenziale di riferimento.
Ciascun ente predispone - in assenza di un modello predefinito dalla norma - la propria modulistica di riferimento e le procedure per la presentazione della domanda.
Per l’indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che ciascun ente provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile potranno essere erogate ulteriori indennità solo in caso di ulteriori stanziamenti.
In relazione alle modifiche (restrittive del bacino degli aventi diritto) introdotte dall'art. 34 del D.L. 23/2020, è probabile la necessità di una integrazione della domanda eventualmente già presentata in precedenza.

Dalla redazione