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31/03/2020

Porticato in cemento armato, tenuità del fatto e omessa denuncia dei lavori

È esclusa la ricorrenza della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis del Codice penale nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato cementizio armato anche se si tratti di un “piccolo porticato”.

I ricorrenti erano stati condannati per i reati di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), e artt. 71, 72 e 95 del medesimo D.P.R. 380/2001 per la realizzazione, in difformità dal permesso di costruire, di un porticato di cemento armato aperto su tre lati al posto di un pergolato in legno e della sopraelevazione comportante eccesso di volumetria, successivamente sanata quanto al reato edilizio. I ricorrenti sostenevano la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del Codice penale, trattandosi di un porticato (tettoia) di modeste dimensioni.

VALUTAZIONE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
In proposito C. Cass. pen. 02/03/2020, n. 8335 ha richiamato il principio secondo il quale ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis del Codice penale, nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio:
- la destinazione dell'immobile,
- l'incidenza sul carico urbanistico,
- l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria,
- il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni,
- l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti,
- la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso,
- il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente,
- le modalità di esecuzione dell'intervento.
Nel caso di specie, essendo state violate più disposizioni di legge (ovvero urbanistiche ed antisismiche), secondo la Corte non si configurava la particolare tenuità, pur a fronte dell'unicità naturalistica del fatto.

REATO DI OMESSA DENUNCIA DI OPERE IN CEMENTO ARMATO
Ciò posto, la Corte ha invece dato ragione ai ricorrenti nell’escludere la loro responsabilità per l'omessa denuncia dei lavori. Ed infatti al riguardo i giudici hanno rilevato che il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato contemplato dagli artt. 65 e 72 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, è reato omissivo proprio del costruttore, essendo l'obbligo di denuncia imposto dalla legge, in via esclusiva, a carico di quest'ultimo, sicché la responsabilità del committente dell'opera può configurarsi soltanto a titolo di concorso dell'"extraneus" nel reato proprio, come avviene allorché la denuncia sia, ad esempio, omessa su istigazione di chi ha ordinato i lavori.
Nessun addebito poteva dunque essere mosso sul punto ai ricorrenti, in quanto meri committenti delle opere.

Dalla redazione