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31/03/2020

Lottizzazione abusiva in zone già urbanizzate e confisca: chiarimenti della Cassazione

Nelle zone completamente urbanizzate non può configurarsi il reato di lottizzazione abusiva con la conseguenza che non può essere applicata la confisca dei terreni e delle opere ritenute abusive.

FATTISPECIE
Nel caso di specie i ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la confisca disposta dal giudice di primo grado dei terreni e delle opere ritenute oggetto di lottizzazione abusiva ai sensi del comma 2 dell’art. 44, D.P.R. 380/2001, anche se i reati edilizi erano ormai prescritti.
L'area su cui insistevano i manufatti abusivi era munita dei servizi necessari a soddisfare i principali bisogni della collettività (strade, fognature, reti di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica) e pertanto i ricorrenti sostenevano che si trattasse di una zona già urbanizzata, con conseguente insussistenza del reato di lottizzazione abusiva.

RIFERIMENTO NORMATIVO
L’art. 44, comma 2, D.P.R. 380/2001 prevede che in caso di lottizzazione abusiva, il giudice dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite e che per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sussistenza del reato di lottizzazione abusiva costituisce quindi il presupposto per la legittima applicazione della confisca.

CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E CONFISCA
Secondo la giurisprudenza integra il reato di lottizzazione abusiva una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona con opere idonee a conferire all'area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti.

Al riguardo la Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza 16/03/2020, n. 10080, ha specificato che il reato di lottizzazione abusiva deve pertanto escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate, mentre lo stesso è configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere d'urbanizzazione.

Secondo i giudici inoltre integra il reato anche l'edificazione realizzata, in assenza di piano attuativo, in un fondo ubicato in zona già urbanizzata, qualora la situazione di fatto richieda un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato mediante il riordino o la definizione "ex novo" di un disegno urbanistico dell'area, essendo esclusa la necessità dello strumento attuativo nel solo caso in cui tale situazione sia con esso del tutto incompatibile a causa della pressoché completa edificazione della zona.

Ne consegue che nel caso in cui le opere vengano realizzate in una zona già completamente urbanizzata come sopra definita, non si può configurare il reato di lottizzazione abusiva e di conseguenza si deve escludere l'applicabilità della confisca dei manufatti abusivi.

La questione circa la completa urbanizzazione dell'area lottizzata deve quindi essere compiutamente esaminata dal giudice, pur in presenza di una causa estintiva del reato, non potendo, diversamente, essere ordinata la confisca urbanistica. Peraltro, ha precisato la Suprema Corte, quest'ultima non può essere disposta in modo generalizzato ma deve essere limitata ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali, essendo di conseguenza necessaria la puntuale individuazione dei beni oggetto della misura, pena l’illegittimità del provvedimento.

Poiché nel caso di specie la Corte d’Appello non aveva provveduto ad accertare la completa urbanizzazione dell’area oggetto dell’intervento lottizzatorio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per un nuovo esame alla luce dei suddetti principi.

Dalla redazione