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25/03/2020

Opere in difformità dalla SCIA: illegittimità dell’ordine di demolizione

La difformità delle opere da quanto previsto nella SCIA è sanzionabile solo con le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 37, comma 1, D.P.R. 380/2001. L’ordine di demolizione eventualmente impartito risulta pertanto illegittimo.

FATTISECIE
Nel caso di specie si trattava della realizzazione, in difformità dalla DIA (ora SCIA) e dalla comunicazione di chiusura dei lavori, nonché in violazione del PRG, di alcune opere sul suolo demaniale per il rifacimento dei marciapiedi antistanti ad un locale commerciale (mobilificio). I ricorrenti impugnavano, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi del Comune.

Si trattava dunque di interventi soggetti alla c.d. SCIA ordinaria (che ha preso il posto della DIA) disciplinata dall’art. 22, D.P.R. 380/2001 e non alla SCIA alternativa al permesso di costruire (c.d. Super SCIA - che ha sostituito la Super DIA), la cui disciplina è contenuta nell’art. 23, D.P.R. 380/2001.

CONSIDERAZIONI DEL TAR
Al riguardo il TAR Campania Salerno 27/11/2019, n. 2116 ha rilevato che l’illecito edilizio dovuto alla difformità delle opere alla SCIA (ordinaria) risulta sanzionato unicamente in via pecuniaria dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 380/2001, a norma del quale “la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro”.
La difformità alla SCIA non può dunque giustificare una misura ripristinatoria e comporta l’illegittimità dell’ordine di demolizione in tal senso impartito.

LAVORI IN AREA DEMANIALE
Tale principio vale anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti su un'area demaniale. In tale ipotesi infatti è inapplicabile la misura repressiva prevista dall'art. 35 del D.P.R. 380/2001 che commina la demolizione con ripristino limitatamente agli interventi eseguiti su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza o difformità dalla super SCIA ex art. 23, D.P.R. 380/2001, comma 01.

Nel caso di specie è stato accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione anche avuto riguardo all’oggettiva esiguità delle difformità addebitate consistenti, oltre che nella mancata realizzazione di un gradino, in una modesta variazione di quota del marciapiede.

Dalla redazione