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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 07/09/2010, n. 160
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Le disposizioni di cui al Capo IV entrano in vigore dal 30/09/2011.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 30/06/2016, n. 127
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 116 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione; Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; |
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Capo I - Principi generali ed ambito applicativo |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;R b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico; c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; |
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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversi |
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Art. 3. - Il portale «impresainungiorno»1. Il portale: a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3; b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizz |
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Capo II – Funzioni e organizzazione del SUAP |
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Art. 4. - Funzioni e organizzazione del SUAP1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. 3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, R cura l'informazione attraverso il portale in relazione: a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento; b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adotta |
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Capo III – Procedimento automatizzato |
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Art. 5. - Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP. 2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalent |
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Art. 6. - Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto legge. 2. L' |
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Capo IV – Procedimento ordinario |
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Art. 7. - Procedimento unico1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine |
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Art. 8. - Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 |
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Capo V – Disposizioni comuni |
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Art. 9. - Chiarimenti tecnici1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, |
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Art. 10. - Chiusura dei lavori e collaudo1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presi |
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Capo VI – Monitoraggio istituzionale |
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Art. 11. - Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivit&a |
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 12. - Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione1. Il presente regolamento ha efficacia: a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a |
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Allegato - Specifiche tecniche per il regolamento di cui all'art. 38 del D.L. 112/2008 «Impresa in un giorno»(ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) MODALITÀ TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO Art. 1 - Definizioni, riferimenti e convenzioni Ai fini del presente allegato si intendono per: a. «regolamento», il decreto previsto al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legge 112 del 2008; b. «decreto legge n. 7 del 2007», il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40; c. «decreto della modulistica della comunicazione unica», il decreto interministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legge n. 7 del 2007; d. «R.E.A», il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995; e. «PEC», la Posta Elettronica Certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005; f. «provider di PEC», Certificatore accreditato di Posta Elettronica Certificata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 novembre 2005; g. «sito istituzionale del SUAP», il sito internet che eroga i servizi previsti per il SUAP e conforme ai requisiti di legge; h. «W3C», World Wide Web Consortium, Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete Internet; i. «XML», eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C; j. «Schema XML», documento XML che definisce la struttura di altri documenti scritti in linguaggio XML elencando quali elementi devono comparire in tali documenti ed il loro ordine e gerarchia, in base alle specifiche definite dal W3C; k. «Web Services», insieme di standard di comunicazione in rete tra applicazioni informatiche, definito dal W3C; l. «WSDL», Web Service Definition Language, linguaggio XML di definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito dal W3C; m. «Web Browser», un'applicazione informatica che permette all'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in base agli standard del W3C; n. «firma digitale», la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lett. s del CAD; o. «validazione temporale», la validazione temporale di cui all'art. 1, comma 1, lett. bb del CAD; p. «casella dell'impresa», la casella di PEC dell'impresa; q. «Documento Informatico», il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. p del CAD; r. «PDF» o «Portable Document Format», il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici; s. «PDF/A», la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico «ISO 190051, Document management Electronic document file format for longterm preservation»; t. «HTTPS», il protocollo informatico definito dalla specifica pubblica RFC 2818. u. «autenticazione informatica», la procedura di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del CAD; v. «Carta Nazionale dei Servizi» o «CNS», il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. d del CAD; w. «Carta d'Identità Elettronica» o «CIE» il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c del CAD; x. «porta di dominio» componente architetturale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi; y. «protocollo informatico», le procedure informatiche utilizzate dalle amministrazioni per la gestione dei documenti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; z. nel presente documento, nel caso di testi da utilizzare nei messaggi informatici, i termini racchiusi tra doppi apici, ad esempio «etichetta», indicano una dicitura che i sistemi informatici devono utilizzare in modo fisso; i termini racchiusi tra i simboli di minore e maggiore, ad esempio <valore>, indicano valori variabili che i sistemi informatici dovranno attribuire in base al contesto operativo; aa. l'«oggetto», il «corpo», gli «allegati» di un messaggio di posta elettronica certificata sono da intendersi come oggetti definiti dalle regole tecniche della PEC di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2005 pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266. Art. 2. - Oggetto Il presente Allegato descrive le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del regolamento. In particolare sono descritti: — i servizi informativi e di modulistica del Portale; — la modalità di formazione della domanda telematica e le specifiche di tracciato e composizione dei documenti da allegare; — le modalità di invio telematico da parte del dichiarante; — le modalità di risposta telematica di un SUAP; — le modalità di gestione telematica dei procedimenti nel Portale; — i collegamenti tra SUAP e registro delle imprese; — i collegamenti tra SUAP e altri enti; — i sistemi di pagamento. Art. 3. - Pubblicazione delle specifiche di formato La pubblicazione di specifiche tecniche di formato è curata da un gruppo tecnico di gestione del Portale composto da rappresentanti del DigitPA, dell'ANCI, delle Province, delle Regioni e dell'UnionCamere. Ad Unioncamere è assegnato il coordinamento del gruppo tecnico. Il gruppo tecnico si avvale dei contributi delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, convocandone i rappresentanti con periodicità almeno trimestrale. Nel Portale, alla sezione «regole tecniche», sono pubblicati i documenti che dettagliano le specifiche tecniche previste nel presente Allegato. La pubblicazione dei documenti relativi alle specifiche tecniche è effettuata inizialmente in forma provvisoria, resa pubblica per l'inoltro di commenti da parte dei soggetti interessati. La pubblicazione in forma provvisoria contiene l'indicazione del periodo comunque non inferiore ai 60 e non superiore ai 90 giorni disponibile per l'inoltro dei commenti, che potranno essere formalizzati tramite apposita sezione del portale. Decorso tale periodo, il gruppo tecnico integra il documento pubblicato in forma provvisoria, se necessario, e pubblica il documento di specifiche tecniche definitivo. Art. 4. - Servizi informativi e modulistica del Portale Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento i |
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