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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 12/11/2011, n. 226
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- D. Min. Sviluppo Economico 20/05/2015, n. 106
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
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[Premessa]Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164R, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attività di distribuzione e il regime di transizione; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 R, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159R convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46 - bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Rconvertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione dell |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono: a) "Ambito" è l'ambito territoriale minimo ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99. b) "Allegato 1" è l'allegato 1 "Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni d'ambito per l'individuazione della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'articolo 3 del regolamento", facente parte integrante del presente regolamento. c) "Allegato 2" è l'allegato 2 "Bando di gara tipo", |
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Art. 2. - Soggetto che gestisce la gara1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante. “La convenzione fra i Comuni facenti parte dell’ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d&rsqu |
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Art. 3 - Intervento della Regione1. “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, commi 2, 3, 3 -bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini,” N5 nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal ter |
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Art. 4 - Obblighi informativi dei gestori1. I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente: a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni; b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura; c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento; d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indic |
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Art. 5 - Rimborso al gestore uscente nel primo periodo1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali è previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento. 2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 R e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale “, purché i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell’11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell’Autorità” N5. 2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all’ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. N8 3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile da documenti contrattuali stipulati prima dell’11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore che, alla scadenza naturale dell’affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all’Ente locale concedente, con le modalità operative specificate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalità di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo. N7 4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti “e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4 comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98” |
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Art. 6 - Rimborso al gestore uscente a regime1. Nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente è valutato |
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Art. 7 - Proprietà degli impianti1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se: a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto; b. o si è nelle condizioni previste n |
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Art. 8 - Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti1. I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all’articolo 11, comma 1, come definito dall’Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all’articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori, l’anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l’importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall’atto dell’avvenuta aggiudicazione della gara, |
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Art. 9 - Bando di gara e Disciplinare di gara1. La stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota. “La gara è effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca più del 60% dei punti di riconsegna dell’ambito, per i quali si adotta la procedura aperta.” N4 2. “La stazione appaltante invia all’Autorità, secondo modalità stabilite dall’Autorità, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1.” N12 L'Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante. 3. Al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa. Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere “, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all’uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento” N5. Le condizioni minime di sviluppo possono comprendere: a. la densità minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio lo sviluppo dell'impianto di distribuzione (estensione di rete e eventualmente potenziamento della rete |
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Art. 10 - Requisiti per la partecipazione alla gara1. I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164R. Per la prima gara, indetta dopo il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 10, del sopracitato decreto legislativo e dell'articolo 46-bis, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 R. 2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che sono incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163R, come da ultimo modificato dall'art.4, comma 2, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas. 3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. È fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. |
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Art. 11 - Commissione di gara1. La commissione di gara è composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi pubblici locali. 2. I commissari, incluso il presidente, sono nominati dalla stazione appaltante. |
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Art. 12 - Criteri di aggiudicazione delle offerte1. L'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: |
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Art. 13 - Condizioni economiche1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono: a. Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto è pari in ciascun anno alla somma di: i. la quota annua di ammortamento N13 della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; “tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa;” N5 ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2 comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2, nella misura riconosciuta in tariffa; |
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Art. 14 - Criteri di sicurezza e qualità del servizio1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare nella valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli obblighi N15 fissati dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza: i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'articolo 4 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla “deliberazione dell’Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni” N5; ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'articolo 5 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla “deliberazione dell’Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni&rdqu |
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Art. 15 - Piano di sviluppo degli impianti1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto. 2. Il piano è costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. “Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.” N4 3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti: a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione; b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di: i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche |
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Art. 16 - Offerte anomale1. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del piano di investimento è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 2. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualità è pari o superiore ai quattro quinti del |
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Art. 17 - Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali1. Ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento, tutti i soggetti che agiscono da stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti, entro 60 giorni dall'aggiudicazione della g |
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Art. 18 - Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e dell |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repu |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 1 - Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell’ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all’articolo 3 del regolamentoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territorialeParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Disciplinare di gara tipoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 – Dati significativi di aggiudicazione della gara per il monitoraggio degli effetti del regolamento |
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