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24/03/2020

Sanatoria edilizia: onere della prova dei presupposti di legge

Secondo il Consiglio di Stato, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria, grava sul richiedente l’onere della prova dell’epoca di realizzazione dell'opera abusiva, anche se risalente nel tempo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 10/03/2020, n. 1727, afferma che l’onere di fornire la prova sulle condizioni e sulla consistenza dell’abuso grava sul richiedente la sanatoria, spettando invece all’amministrazione il compito di controllare i dati forniti che, se non assistiti da attendibile consistenza, implicano la reiezione della relativa istanza.

È stato rilevato come nel caso di procedimento di condono edilizio, infatti, non è onere dell’amministrazione comprovare le circostanze richieste dalla legge per il condono, spettando all’interessato la rigorosa prova delle stesse. Ciò in quanto è il richiedente che versa in una situazione di illecito e che, se intende riportare alla “liceità” quanto abusivamente realizzato per il tramite dell’adozione da parte della pubblica amministrazione di una concessione edilizia in sanatoria, ha l’onere di provare la sussistenza dei presupposti e requisiti normativamente previsti.

Spetta quindi al richiedente dimostrare l’epoca di realizzazione dei manufatti abusivi e a tale regola non si può in alcun modo fare eccezione neanche nel caso in cui si tratti di dimostrare l’esistenza del manufatto anche in epoca estremamente risalente.

Nel caso di specie, secondo il Consiglio di Stato, incombeva sul ricorrente l’onere di dimostrare che il manufatto su cui insisteva la tettoia abusiva fosse originariamente assistito da titolo abilitativo o comunque risalente ad un periodo antecedente al 1935, epoca in cui era stato introdotto nel Comune l’obbligo di richiedere la licenza edilizia per la realizzazione delle opere.

Dalla redazione