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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 23/02/2010, n. 49
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- L. 06/08/2013, n. 97
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare l'articolo 1; Vista la direttiva |
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Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità1. Il presente decreto disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di r |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni: |
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Art. 3 - Competenze amministrative1. Ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera a), pr |
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Art. 4 - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei rischi potenziali |
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Art. 5 - Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianific |
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Art. 6 - Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006. |
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Art. 7 - Piani di gestione del rischio di alluvioni1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. 2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e per quelle di cui all'articolo 11, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità. 3. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6: a) le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predis |
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Art. 8 - Coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni1. Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricadono interamente nel territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico. 2. Per distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legisl |
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Art. 9 - Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. |
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Art. 10 - Informazione e consultazione del pubblico1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni |
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Art. 11 - Misure transitorie1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di el |
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Art. 12 - Riesami1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4 e la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono riesaminate e, se del caso, |
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Art. 13 - Relazioni ed informazioni alla Commissione europea1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni |
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Art. 14 - Modifiche dell'allegato 11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il D |
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Art. 15 - Norme tecniche1. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministe |
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Art. 16 - Disposizioni finanziarie1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle proprie attiv |
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Art. 17 - Norma di salvaguardia1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità di cui al pre |
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ALLEGATO 1 (di cui all'articolo 7, comma 4) |
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Parte A - Piani di gestione del rischio di alluvioni. |
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I Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni1. Conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dall'articolo 4 sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico di cui all'articolo 3, che delimiti le zone di cui all'articolo 5 oggetto del primo piano di gestione del rischio di alluvioni; 2. mappe della pericolosit |
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II Descrizione dell'attuazione del piano1. Descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di |
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Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni1. Eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione |
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Parte C - Contenuti degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni1. Indirizzi per la valutazione preliminare del rischio di alluvione relativamente agli aspetti riguardanti la prevenzione e la protezione dal rischio di alluvione e, in particolare, la valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, la valutazione delle conseguenze negative per la salute umana, i beni, le attività economiche, l'ambiente e il patrimonio culturale, la valutazione del ruolo delle pianure alluvionali, come aree naturali di ritenzione delle acque, e dell'efficacia delle infrastrutture artificiali per |
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