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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D. Leg.vo 04/03/2010, n. 28
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- D. Leg.vo 06/08/2015, n. 130
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- Sent. Corte Cost. 06/12/2012, n. 272
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più sogg |
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Art. 2 - Controversie oggetto di mediazione1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale verten |
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Capo II - DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE |
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Art. 4 - Accesso alla mediazione1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La co |
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Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo1. N3 Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del |
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Art. 5-bis |
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Art. 5-ter |
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Art. 5-quater |
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Art. 5-quinquies |
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Art. 5-sexies |
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Art. 6 - Durata |
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Art. 7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, |
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Art. 8 - Procedimento1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvoca |
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Art. 8-bis. - (Mediazione in modalità telematica) |
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Art. 9 - Dovere di riservatezza1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al |
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Art. 10 - Inutilizzabilità e segreto professionale1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, ria |
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Art. 11. - Conclusione del procedimento1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione |
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Art. 11-bis - (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche) |
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Art. 12 - Efficacia esecutiva ed esecuzione1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. |
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Art. 12-bis. - (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo |
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Art. 14 - Obblighi del mediatore1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. |
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Capo II-bis |
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Art. 15-bis |
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Art. 15-ter |
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Art. 15-quater |
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Art. 15-quinquies |
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Art. 15-sexies |
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Art. 15-septies |
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Art. 15-octies |
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Art. 15-novies |
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Art. 15-decies |
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Art. 15-undecies |
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Capo III - ORGANISMI DI MEDIAZIONE |
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Art. 16 - Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 1-bis. N64 1-ter. N65 2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l� |
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Art. 16-bis |
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Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127. 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la |
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Art. 18 - Organismi presso i tribunali1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di |
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Art. 19 - Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, pre |
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Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA |
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Art. 20 - Credito d’imposta1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. |
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Art. 21 - Informazioni al pubblico1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Pre |
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Capo V - ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 23 - Abrogazioni1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 |
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