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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 04/03/2010, n. 28
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- Sentenza C. Cost. 06/12/2012, n. 272
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D. Leg.vo 06/08/2015, n. 130
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D. Leg.vo 21/05/2018, n. 68
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più |
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Art. 2 - Controversie oggetto di mediazione1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e com |
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Capo II - DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE |
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Art. 3 - Disciplina applicabile e forma degli atti1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. |
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Art. 4 - Accesso alla mediazione1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territ |
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Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. N3 1 |
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Art. 7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'artico |
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Art. 8 - Procedimento1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti “non oltre trenta” N22 giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. N23 “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.” |
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Art. 9 - Dovere di riservatezza1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del p |
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Art. 10 - Inutilizzabilità e segreto professionale1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o |
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Art. 11 - Conciliazione1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. |
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Art. 12 - Efficacia esecutiva ed esecuzione1. “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di |
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Art. 13 - Spese processuali1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ri |
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Art. 14 - Obblighi del mediatore1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. |
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Art. 15 - Mediazione nell'azione di classe1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consum |
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Capo III - ORGANISMI DI MEDIAZIONE |
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Art. 16 - Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di |
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Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127. 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, co |
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Art. 18 - Organismi presso i tribunali1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avval |
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Art. 19 - Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competen |
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Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA |
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Art. 20 - Credito d'imposta1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. 2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della gi |
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Art. 21 - Informazioni al pubblico1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria dell |
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Capo V - ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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